Le ragioni che il Comune adduce a sostegno del provvedimento di rigetto della domanda di trasferimento della farmacia è forse un po’ “criptica”, ma sembra in realtà esprimere in termini tutto sommato non equivoci l’assunto secondo cui lo spostamento può avvenire soltanto all’interno della sede di pertinenza, sempreché però la nuova ubicazione sia ritenuta dal Comune idonea sul piano generale a soddisfare le famose “esigenze dell’assistenza farmaceutica” (considerate con riferimento sia alla specifica porzione territoriale relativa alla sede stessa che alla popolazione complessiva, residente e “fluttuante”, dell’intero territorio comunale), ma anche corrispondente alle finalità indicate dall’art. 11 del d.l. Crescitalia della maggiore e/o migliore capillarità del complessivo servizio farmaceutico locale e della necessità di “assicurare un’equa distribuzione sul territorio” delle farmacie “tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.
E, soprattutto guardando proprio a quest’ultimo precetto legislativo, parrebbe in questo caso che l’amministrazione non voglia per così dire “abbandonare” sotto tale profilo quei 500 abitanti del centro storico.
Siamo evidentemente nella pienezza della sfera discrezionale attribuita all’amministrazione comunale e questo può rendere complicato – specie quando il provvedimento abbia dato conto anche sommariamente della scelta operata – contrastarla in termini adeguati.
In ogni caso, dal punto di vista strettamente giuridico, pur rivelandosi certo fondata la richiesta di riassorbire la Sua sede nel criterio demografico, più che limitarsi a produrre una mera istanza di trasferimento dell’esercizio Lei avrebbe dovuto soprattutto – e se del caso all’interno dell’istanza – richiedere al comune che, in sede di approvazione della revisione ordinaria biennale della p.o., fossero riconfigurate (proprio tenendo conto della “promozione” della Sua sede da soprannumeraria a numeraria o, se si preferisce, da “topografica” in “demografica”) ambedue le circoscrizioni, includendo naturalmente in quella di Sua pertinenza anche la zona ove vorrebbe trasferire la farmacia.
Ma anche se Lei avesse percorso questo iter non è detto affatto, attenzione, che il Comune avrebbe senz’altro accolto l’istanza di spostamento, perché la salvaguardia dell’assistenza farmaceutica degli abitanti del centro storico avrebbe potuto o potrebbe anche in tale evenienza costituire un ostacolo di non agevole superamento.
Quanto alla previsione circa la decisione del TAR, non possiamo essere neppure qui molto ottimisti, specie guardando ad un precedente del CdS che, in una vicenda sostanzialmente sovrapponibile alla Sua, ha ritenuto non censurabile la decisione comunale.
* * *
Con i migliori saluti.
Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi