Socia di SNC di rurale sussidiata: è equiparabile alla titolarità nel concorso straordinario?

Socia di SNC di rurale sussidiata: è equiparabile alla titolarità nel concorso straordinario?

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Mia figlia, farmacista, ha partecipato con altra collega al concorso straordinario e di cui sono in attesa dell’interpello. Lo scorso anno la collega ha aquistato con altra
farmacista una farmacia rurale sussidiata con una quota del 50% di una snc.
Ora, in caso di assegnazione di una sede, salvo errori, dovrebbe cedere la sua quota
perché incompatibile con la posizione di titolare, gestore, direttore, ecc., ma l’art.
7 comma 8 della L.392/91 prevede che “il trasferimento della titolarità dell’esercizio di farmacia è consentito solo dopo 3 anni”. Per quanto sopra il solo fatto di essere socio di una snc è equiparabile alla “titolarià” di cui alla L. 362/91? In questo caso come ci si deve comportare?

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Domanda del 18 Novembre 2015
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Domanda Privata

Avendo la collega di Sua figlia acquistato una quota di snc titolare di farmacia rurale sussidiata, l’associazione formata tra loro e partecipe al concorso per la gestione associata non é incappata in una causa di esclusione dal concorso e/o dalla graduatoria, neppure ove l’acquisto fosse stato operato prima della pubblicazione di quest’ultima.
Ora, premesso che una quota sociale é cedibile anche cento volte in un anno (non operando in tale evenienza il limite del triennio, che riguarda infatti le sole farmacie condotte in forma individuale, e mai le quote sociali), sta di fatto nel Vs. caso che le due co-vincitrici potranno legittimamente formare la società che dovrà rendersi titolare della farmacia loro eventualmente assegnata in sede concorsuale.
La collega di Sua figlia non sarà infatti tenuta a liberarsi della quota medio tempore acquisita, perché, come noto, un farmacista può acquisire una partecipazione in un numero infinito di società titolari di farmacia (rurali o urbane che siano)e a questo principio – introdotto sostanzialmente dal dl Bersani del 2006 – non sembra aver contemplato alcuna deroga neppure l’art. 11 del dl Crescitalia, nonostante il contrario avviso espresso dal Ministero della Salute nella famosa nota del 2012 sulla “contitolarità” .

Con i migliori saluti.
Studio Associato Bacigalupo-Lucidi

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 18 Novembre 2015

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