Studio medico, ambulatorio e poliambulatorio, quale è la differenza?

Studio medico, ambulatorio e poliambulatorio, quale è la differenza?

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Da un punto di vista normativo qual è la differenza tra studio medico, ambulatorio medico e poliambulatorio?

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Domanda del 11 Aprile 2016
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Domanda Privata

L’argomento richiederebbe naturalmente uno spazio più ampio di quello a nostra disposizione.
In sintesi possiamo però dire che lo studio medico professionale, singolo o associato, altro non è che il luogo in cui il professionista (titolare o contitolare) svolge la propria attività in regime di autonomia; lo studio, infatti, non ha alcuna rilevanza giuridica autonoma rispetto alla figura professionale ad esso preposta tant’è che la cessazione dell’attività del suo titolare determina anche la cessazione dello studio stesso.
L’elemento della professione intellettuale (art. 2229 c.c.) è quindi prevalente sull’organizzazione dello studio, anche quando ci si avvalga, ove consentito, di sostituti o ausiliari (art. 2232 c.c.).
Lo studio medico, peraltro, non è un locale “tecnicamente” aperto al pubblico, non essendo accessibile alla generalità indistinta degli utenti ma soltanto ai pazienti del professionista che hanno con quest’ultimo un rapporto di natura squisitamente fiduciaria, come è vero che spesso lo studio medico è collocato all’interno dell’abitazione del professionista.
Di contro nell’ambulatorio o nel poliambulatorio – caratterizzato rispetto allo “studio medico” dalla pluridisciplinarità, vale a dire dall’espletamento contemporaneo di attività professionali sanitarie da parte di professionisti operanti in più discipline specialistiche – prevale senza dubbio la struttura organizzativa, cioè l’insieme delle risorse umane e materiali utilizzate per l’esercizio dell’attività rispetto alle singole prestazioni professionali.
In tal senso l’ambulatorio assume valenza giuridica oggettiva rispetto al professionista o ai professionisti che vi prestano la loro attività (i quali, a differenza dello studio medico, possono andare e venire, senza per questo far venir meno l’ambulatorio…).
Sia l’ambulatorio che il poliambulatorio si configurano invero quali imprese ai sensi dell’art. 2082 e segg. del codice civile con la netta separazione tra la responsabilità di tipo imprenditoriale (che fa capo al titolare del provvedimento di autorizzazione), la responsabilità di tipo tecnico-organizzativo (riconducibile invece al direttore sanitario) e la responsabilità di ordine professionale, che inerisce sicuramente al singolo professionista che svolge la prestazione.
Inoltre, l’ambulatorio si caratterizza rispetto allo studio medico anche per la complessità delle prestazioni sanitarie e delle procedure diagnostiche e terapeutiche esercitate (anche con riferimento alla sicurezza del paziente); questo è il riflesso, a ben guardare, della maggiore complessità organizzativa dell’ambulatorio rispetto allo studio medico, dato che le dette prestazioni e/o procedure richiedono una dotazione strumentale tale da assimilare lo studio professionale che ne sia dotato a un vero e proprio ambulatorio.
Quindi, il comma 2 dell’art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992 dispone espressamente che “L’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi”, assimilando quanto al regime di autorizzazione come si vede – gli studi medici “attrezzati” agli ambulatori.
Dal punto di vista normativo la differenza più rilevante attiene appunto al diverso regime di autorizzazione cui le due strutture sono assoggettate.
Se, cioè, per gli studi medici è sufficiente generalmente una semplice comunicazione all’autorità di vigilanza, per gli ambulatori è necessaria una specifica autorizzazione all’esercizio, come ormai dovrebbe essere chiaro.
I principali riferimenti normativi sono rintracciabili nell’art. 193 del T.U.L.S. ancora vigente, nell’art. 43 della legge n. 833/78 e nell’art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992, ma anche nelle varie leggi regionali in materia.
Altre sostanziali differenze, infine, si rilevano nelle prescrizioni normative attinenti ai requisiti strutturali edilizi ed impiantistici, e per l’igiene e la sicurezza, certamente più stringenti per le strutture ambulatoriali.
(stefano civitareale)

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 11 Aprile 2016

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