Successione mortis causa farmacia, quali regole per IMU e TASI per l’anno di passaggio?

Successione mortis causa farmacia, quali regole per IMU e TASI per l’anno di passaggio?

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Lo scorso 24 ottobre è mancato mio padre, unico intestatario di un appartamento, lasciandomi come unico erede. Papà aveva regolarmente pagato per quest’anno soltanto l’acconto per la Tasi, perché, non essendo la sua abitazione principale un immobile “di lusso”, per l’Imu non doveva nulla. Dal canto mio, vivo in un altro appartamento con la mia famiglia. Come devo regolarmi dunque per le due imposte sull’immobile ereditato per la restante frazione del 2015?

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Domanda del 4 Dicembre 2015
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Domanda Privata

La successione mortis causa determina, oltre che il trasferimento della proprietà dell’immobile, anche quello delle relative obbligazioni, ivi comprese quelle tributarie.
Questo effetto si produce dalla data di apertura della successione, che coincide con quella del decesso, e non rileva quindi il momento della presentazione della dichiarazione di successione, adempimento questo che va assolto, secondo la legge, nel termine di dodici mesi da quell’evento.
Gli eredi dovranno perciò provvedere al pagamento dei tributi comunali in nome del defunto fino alla data del decesso e in nome proprio da quel giorno in poi e non certo – come pure taluni continuano a credere – dalla data di presentazione della dichiarazione di successione.
Per l’anno di “passaggio” le imposte vengono calcolate in capo al defunto e in capo agli eredi in ragione delle condizioni soggettive, delle quote proprietà e/o delle frazioni temporali di possesso di ognuno di loro.
In particolare, vale per Imu e Tasi la stessa regola che valeva per l’Ici, e pertanto il periodo di possesso nell’anno di riferimento viene computato in mesi tenendo conto che quello di almeno 15 giorni deve essere considerato come mese intero.
In questo caso il defunto deve dunque le imposte fino a tutto il mese di ottobre, mentre gli eredi saranno obbligati in proprio solo per novembre e dicembre.
Tuttavia, dato che l’appartamento costituiva per il defunto abitazione principale il saldo del 2015 riguarderà solo la Tasi; invece gli eredi, per i quali l’appartamento non ha questa destinazione, saranno chiamati a saldare per il 2015 – anche se soltanto per due mesi – sia l’Imu che la Tasi secondo le aliquote e le altre condizioni stabilite dal regolamento del comune dove è situato l’immobile.
(stefano civitareale)

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 4 Dicembre 2015

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