Titolare farmacia rurale può sostituire il figlio farmacista occasionalmente nella parafarmacia?

Titolare farmacia rurale può sostituire il figlio farmacista occasionalmente nella parafarmacia?

0
0

Sono titolare di una farmacia rurale sussidiata in impresa familiare con i miei figli, entrambi farmacisti. Da qualche anno, i miei figli hanno aperto in società (srl) una parafarmacia e quasi contemporaneamente sono stata autorizzata dalla regione ad aprire un dispensario permanente, che viene gestito da uno figlio. Le chiedo, cortesemente, posso sostituire alla bisogna il figlio che gestisce la parafarmacia senza incorrere in sanzioni per eventuali ispezioni? Infine, è applicabile al mio caso il contratto di rete (cotorialità) che permetterebbe l’intercambiabilità dei professionisti nella gestione dei singoli esercizi? Nel ringraziarLa, invio cordiali saluti

Marcato come spam
Domanda del 19 Settembre 2016
385 viste

Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di 5 anni fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

0
Domanda Privata

La sostituzione saltuaria di Suo figlio farmacista nella parafarmacia – purché davvero assolutamente saltuaria – non sembra violare l’ordinamento vigente.
L’assenza del tutto momentanea dalla farmacia da parte del titolare (che, come noto, è anche il direttore responsabile dell’esercizio) non è infatti di per sé in contrasto con la disposizione (art. 11 della l. 475/68, come sostituito dall’art. 11 della l. 362/91) che impone al titolare della farmacia la responsabilità del “regolare esercizio”, perché è sufficiente che egli abbia “organizzato” la farmacia – dal punto di vista sia professionale che gestionale – in modo tale da assicurarne, appunto, il “regolare esercizio”.
Né può essere interdetta la Sua presenza nella parafarmacia, purché sempre saltuaria, tenuto conto della necessità della costante presenza di un farmacista anche in una parafarmacia, ferma però anche qui la responsabilità in capo a Suo figlio che sarà stato certamente indicato agli organi competenti quale figura “responsabile”.
Infine, il contratto di rete applicabile alla farmacia e/o alla parafarmacia è qualcosa di diverso da quello da Lei indicato che consente l’interscambiabilità dei professionisti nella gestione dei singoli esercizi, che però in questo settore è vietata, dato che l’adesione ad una rete di farmacie consente semplicemente – ma in realtà non più di questo – di poter beneficiare di condizioni di acquisto migliori rispetto a quelle che sarebbero praticabili dal singolo esercizio.

Marcato come spam
Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 19 Settembre 2016

Se non trovi risposte alla tua domanda nell'archivio domande
puoi inviare una domanda agli esperti.

Non perderti le nuove risposte pubblicate

Riceverai periodicamente le ultime risposte sugli argomenti trattati.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo il tuo indirizzo email per altre ragioni.