Titolare può delegare entrambe le nipoti alla direzione della farmacia?

Titolare può delegare entrambe le nipoti alla direzione della farmacia?

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Sono titolare di una farmacia di un paese della Sardegna con 4800 abitanti. Avendo ormai 74 anni vorrei diminuire il ritmo del mio lavoro e avendo due nipoti farmaciste – una delle quali lavora già con me mentre l’altra ha una parafarmacia che abbandonerebbe per venire a lavorare da noi – vorrei dare loro la responsabilità della gestione della farmacia.

Posso nominarle tutte e due direttore responsabile oppure deve essere un solo farmacista?

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Domanda del 30 Settembre 2023
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Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di 9 mesi fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

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Domanda Privata

Qualora ella fosse titolare unico della farmacia non può delegare la direzione a terzi vigendo nel nostro ordinamento un principio di “fusione tra la titolarità individuale e la direzione”. La nomina di direttore – se questo fosse il suo caso – è ammessa solo per specifici motivi contemplati nell’art. 11 della Legge 362/1991 che prevede che unità sanitaria locale competente per territorio può autorizzare – a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia – la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'Ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:
– per infermità;
– per gravi motivi di famiglia;
– per gravidanza, parto e allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;
– a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia;
– per servizio militare;
– per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;
– per ferie.

Nel primo caso previsto (malattia) – che immagino possa essere il suo – l’unità sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facoltà di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia. La durata complessiva della sostituzione per infermità non può superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio.

Nel caso la farmacia fosse in titolarità societaria l’affidamento della direzione a un farmacista – anche non socio – può essere invece definitivo con facoltà dell’amministratore di sostituirlo.

A ogni modo la direzione spetta a un solo individuo ritenendosi da escludere una pluridirezionale.

Quindi le scelte giuridiche per poter fare partecipare i nipoti alla gestione della farmacia devono essere diverse, ricorrendo a soluzioni alternative per le quali è consigliabile una valutazione più approfondita.

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Pubblicato da Prof. Marino Mascheroni
Risposta del 27 Settembre 2023

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