Turno notturno obbligatorio, direttrice può obbligare reperibilità collaboratore?

Turno notturno obbligatorio, direttrice può obbligare reperibilità collaboratore?

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Sono un collega farmacista salernitano che è stato OBBLIGATO dalla propria direttrice a fare il servizio di reperibilità notturna su chiamata quando la farmacia è di turno. Premesso che non ricevo nessun euro in più per questo servizio, ne vi è fatta menzione sul mio contratto di questo mio OBBLIGO. Mi è stato detto che in Campania vige la regola che si scende da casa quando il cittadino ha la ricetta con dicitura urgente, come specificato sul manifestino apposto nella nostra bacheca fuori dalla farmacia. Poi apprendo che in Veneto, dove però la normativa vigente è diversa da quella campana, un farmacista è stato condannato Penalmente perché non è sceso a prendere un farmaco da banco. Ma allora come mi devo comportare? Se voi pensate che mi chiamano di notte perché vogliono lo spray gola o anche la crema per i dolori o addirittura se non scende un profilattico dal distributore? E poi, in caso di denuncia, ne rispondo ovviamente io o anche il direttore visto che mi ha detto lei di scendere solo per ricette urgenti?

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Domanda del 25 Dicembre 2015
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Domanda Privata

Nella regione Campania la materia che le interessa è disciplinata dagli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 7 del 1980 che così recitano:

Art. 7
Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico sarà assicurato:
a) nei Comuni con più di 100 mila abitanti o capoluoghi di provincia a turno, a chiamata e con l’obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;
b) negli altri Comuni con più di una farmacia, a turno e a chiamata;
c) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

Art. 8
Per chiamata, agli effetti della presente legge, si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere di urgenza della prescrizione e dell’ora di rilascio della ricetta stessa.

Evidentemente nella regione Veneto la legge dispone diversamente. Quanto alla reperibilità, il compenso è disciplinato dall’art. 22 del contratto di lavoro con il seguente testo:

Art. 22
In caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore che, dopo aver prestato normale
servizio diurno abbia l’obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta per tale reperibilità
globalmente un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto mensile, oltre un diritto fisso per ogni chiamata
pari all’importo stabilito dalla Tariffa Nazionale.
Le Parti si danno reciprocamente atto che per periodi di reperibilità inferiori al mese, la percentuale del 10%
della retribuzione di fatto mensile da calcolare sulla quota oraria- così come previsto dal precedente primo
comma – viene elevata al 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori farmacia viene svolto nella giornata
della domenica o in quella del riposo settimanale.

E’ evidente infatti che non si può chiedere la reperibilità a titolo gratuito salvo che non venga concesso un corrispondente periodo di recupero in altro orario.

Dal punto di vista della responsabilità, la legge tutela il farmacista che rifiuti di soddisfare la richiesta di medicinali in assenza di ricetta dichiarata urgente dal medico.

Cordiali saluti.

Prof. Maurizio Cini

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Pubblicato da Prof. Maurizio Cini
Risposta del 25 Dicembre 2015

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