Unica dipendente farmacista: può ricadere su di me ogni responsabilità della farmacia?

Unica dipendente farmacista: può ricadere su di me ogni responsabilità della farmacia?

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Lavoro in una farmacia rurale sussidiata con contratto full-time da farmacista collaboratrice. Insieme a me, il titolare farmacista con ruolo di direttore. Essendo unica dipendente, può ricadere su di me ogni responsabilità della farmacia? Per esempio, se il titolare è assente sono obbligata a rimanere sola ed essere presente per 50 ore settimanali (ore di apertura al pubblico)?

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Domanda del 24 Gennaio 2024
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Domanda Privata

La normativa vigente pone la responsabilità del regolare esercizio e gestione della farmacia in capo al titolare della farmacia stessa il quale, in caso di assenza, deve richiedere alla competente Ausl di autorizzare la sostituzione temporanea.

La stessa normativa prevede che «In nessun caso è ammessa soluzione di continuità nella conduzione tecnico-professionale della farmacia. In assenza del titolare o del direttore deve essere presente in farmacia un farmacista in possesso dei requisiti prescritti che ha la responsabilità di assicurare il corretto e completo espletamento del servizio farmaceutico». Quindi, il farmacista che sostituisce temporaneamente il direttore, deve personalmente attendere alla direzione della farmacia.

È bene, tuttavia, segnalare che i motivi di assenza così prolungata del direttore devono essere riconducibili a specifiche situazioni quali infermità, gravi motivi di famiglia, gravidanza, ferie. L’assenza, in ogni caso non deve essere predeterminata né predeterminabile ex lege, l’assenza sistematica del direttore, come sembra da quanto espresso nel quesito non riconducibile a tali situazioni, non è consentita.

Infine, sulla base di quanto stabilito da sentenza emessa da giudici amministrativi, si può affermare che la sostituzione viene liberamente decisa dal titolare in relazione alla durata più o meno lunga dell’assenza dalla farmacia tale da suggerire il trasferimento di ogni responsabilità in capo ad altro farmacista.

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Pubblicato da Francesco d'Alfonso
Risposta del 24 Gennaio 2024

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