Con la pubblicazione del decreto MEF del 27 ottobre 2015 si è completato per gli operatori economici (tra cui le farmacie), che cedono beni e/o servizi tramite il Web (c.d. “commercio elettronico”) a privati consumatori, il processo di semplificazione introdotto dal D.Lgs. 31/03/2015 n. 42.
In particolare, con il richiamato provvedimento le operazioni in discorso non soltanto non sono più soggette all’obbligo di emissione della fattura – come già aveva disposto l’art. 1, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2015, inserendo nell’art. 22 del D.P.R. 633/72 il numero 6-ter) per il quale, appunto, quell’obbligo viene meno anche per le “prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di radiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione” – ma neppure all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e quindi di rilascio dello scontrino fiscale.
Cessa in definitiva ogni obbligo di certificazione dei corrispettivi per le operazioni commerciali via internet rese a privati consumatori italiani.
Tuttavia, dobbiamo pur sempre tener conto che l’art. 15, comma 1, lett. c) del D.P.R. 917/1986, dispone espressamente che “ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario [c.d. scontrino fiscale parlante – n.d.r.]”.
Pertanto, tutti coloro che sostengono spese sanitarie – sia pure via web – per le quali intendono far valere il diritto alla relativa deduzione/detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi sono tenuti a richiedere alla farmacia il rilascio della fattura o dello scontrino fiscale parlante.
Anche per questo genere di operazioni, dunque, la farmacia: a) non può rifiutarsi di emettere fattura, ove naturalmente, questa sia richiesta dal cliente, come noto, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 22, comma 1, D.P.R. 26/10/1972 n. 633; b) in alternativa, considerata la perfetta equipollenza tra fattura e scontrino fiscale parlante ai fini della deduzione/detrazione fiscale, può/deve emettere quest’ultimo, anche qui però se sia il cliente a richiederlo in luogo della fattura.
Infatti, non c’è dubbio che l’esonero, come ricordato all’inizio, dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi delle cessioni online non fa venir meno l’obbligo generale della farmacia – dinanzi alla richiesta del cliente – di emettere lo scontrino fiscale parlante (beninteso, a meno che le sia stata invece richiesta espressamente la fattura), dato che quell’esonero costituisce soltanto una misura di semplificazione motivata dalle intuibili difficoltà di consegna del documento in questo tipo di operazioni.
Ma c’è anche un’altra ragione per la quale il rilascio dello scontrino fiscale parlante in luogo della fattura costituisce una modalità operativa più agevole.
Come dispongono infatti il D.M. Economia e Finanze del 31/07/2015 ed il connesso Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate emanato in pari data, attuativi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 175/2014, le farmacie rientrano tra i soggetti obbligati alla comunicazione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (TS).
Oggetto di tali comunicazioni sono i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate e ai soggetti destinatari delle stesse documentate da “scontrino, fattura ovvero ricevuta” (All. A – par. 2.1.1 del citato D.M.).
Per inciso le comunicazioni riguardano le prestazioni sanitarie in quanto tali, indipendentemente dalla tipologia di documento emesso ai fini della certificazione della spesa e sono finalizzate, come ormai ben sapete, alla predisposizione del c.d. “730 pre-compilato”.
In ordine a questo adempimento, comunque, la gran parte delle farmacie da noi assistite ci ha segnalato che, per le attuali modalità operative dei programmi informatici disponibili per l’effettuazione della comunicazione, la mancata emissione dello scontrino fiscale parlante, non consentendo la memorizzazione dell’operazione sul gestionale dell’attività, fa sì che la stessa non venga ricompresa tra quelle da inviare.
In altri termini, l’“applicativo informatico” provvede a effettuare l’aggancio automatico ai fini della formazione dei flussi di invio esclusivamente con i dati dello scontrino emesso dal gestionale, con la conseguenza che le cessioni di beni/prestazioni di servizi esclusivamente documentate da fattura siano irrimediabilmente “dimenticate” al momento della comunicazione.
Di qui la necessità di ordine puramente pratico – anche espresso dall’associazione di categoria (Cir. 18/01/2016) e perlomeno fino a quando questo inconveniente tecnico non sarà superato – di emettere anche lo scontrino fiscale “parlante” nell’ipotesi in cui il cliente chieda espressamente la fattura ai sensi del richiamato art. 22, comma 1, D.P.R. 633/72.
Concludendo, pur con le semplificazioni introdotte in ordine alla certificazione dei corrispettivi delle vendite on-line, permane indubbiamente per la farmacia la necessità di emettere lo scontrino fiscale parlante non solo, naturalmente, nei casi in cui il cliente faccia richiesta ai fini della detrazione/deduzione fiscale della spesa soltanto di questo specifico documento (in luogo della fattura), ma – lo ripetiamo, allo stato attuale degli applicativi informatici e ai fini della comunicazione delle spese sanitarie al sistema TS – anche quando egli chieda espressamente la fattura.
(stefano lucidi)