SNC farmacia nuova istituzione può subaffittare studi medici?
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Riferendoci alla risposta pubblicata il 30 maggio relativa all’affitto di studi medici, siamo a chiedere se una snc di nuova istituzione (concorso straordinario) che nel proprio oggetto sociale contempla qualsiasi attività anche di tipo immobiliare (in via residuale e solo per il raggiungimento dello scopo sociale principale che è l’esercizio dell’attività di farmacia) possa concedere l’utilizzo di locali attigui alla farmacia (e condotti in locazione) a dei medici che effettueranno ambulatorio, dietro corresponsione di un corrispettivo parametrato alle ore di utilizzo e omnicomprensivo di spese relative ad utenze, servizi, etc (prestazione di servizi e non locazione). Questo in luogo del sub-affitto che risulta di difficile applicazione nel nostro caso, dal momento che lo stesso studio medico può essere utilizzato da più professionisti nell’arco della settimana/mese. I ricavi che ne conseguono sarebbero comunque di importo minimo rispetto a quelli dell’attività di farmacia e la finalità sarebbe quella dell’incremento dei ricavi propri della farmacia per mezzo della vicinanza di studi medici e pertanto utile al raggiungimento dello scopo sociale principale.
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