Gentile Dottoressa,
nelle seguenti note troverà esposta la risposta al Suo quesito, anche se La conforto da subito dicendoLe che molte delle informazioni in Suo possesso corrispondono al quadro legislativo attualmente vigente in tema di dimissioni volontarie da parte della lavoratrice madre.
In prima battuta, Le ricordo che la normativa italiana disciplina in ambito lavorativo un regime di tutela della maternità e paternità che prevede i seguenti step :
Astensione obbligatoria prima e dopo il parto, che può essere articolata in due mesi prima della data presunta del parto e fino a tre mesi di vita del bambino o ritardata fino ad un mese prima del parto e fino a quattro mesi di vita del bambino, con diritto a percepire, da parte del datore di lavoro ma a carico del proprio ente previdenziale di competenza, della indennità di maternità;
Riposi giornalieri per allattamento dopo la ripresa dell’attività lavorativa fino al compimento di un anno da parte del bambino, nel limite di 2 ore giorno, in caso di orario di lavoro superiore a 6 ore giornaliere, e di 1 ora al giorno, in caso di orario di lavoro inferiore, con diritto all’indennità pari alla retribuzione;
Divieto di licenziamento dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine del congedo di maternità;
Obbligo di convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o presentazione di richiesta di dimissioni da parte della lavoratrice fino al compimento dei tre anni del bambino.
Per parlare delle novità relative alla disciplina, a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite una semplice procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (c.d. dimissioni online). Tale normativa, però non riguarda le ipotesi di convalida presso le DTL (fino ai tre anni di età del bambino) previste dall’art.55 comma 4 del D.lgs. 151/2001.
Ultimo aspetto, per Lei rilevante, è la questione del preavviso : Le confermo che non si applica, al Suo caso, in quanto lavoratrice in maternità, la normativa relativa al preavviso, legata da un lato al livello di inquadramento e dall’altro all’anzianità di servizio, e che andrebbe da un minimo di 15gg ad un massimo di 90gg.
Quindi, in conclusione, per poter rassegnare le dimissioni potrà presentare la lettera al datore di lavoro nei primi giorni di Gennaio 2017 per poter escludere l’applicazione del preavviso, lettera con la quale far convalidare le dimissioni dalla DTL.
Confidando di esserLe stata utile e aver chiarito definitivamente tutti i Suoi dubbi, Le auguro i migliori auguri di un felice proseguimento.
Cordiali saluti
Silvia Di Domenico
Dottore Commercialista
Revisore Legale