I precedenti anche giurisprudenziali sono nel senso della derogabilità del principio di inviolabilità della sede farmaceutica quando questo si riveli necessario per fronteggiare particolari esigenze inerenti, in questo caso, all’assistenza farmaceutica territoriale.
Ora, un provvedimento che autorizzi, in deroga al principio, lo spostamento di una farmacia fuori sede può essere legittimamente adottato anche dall’amministrazione ordinariamente competente (il comune o l’Asl, secondo le norme regionali), che dovrà comunque motivare in termini adeguati – ma evidentemente un evento sismico sembra di per sé ragione ampiamente adeguata alla misura – l’adozione di un provvedimento che autorizzi il trasferimento fuori sede, e ancor più se a ridosso di altri esercizi.
In caso però di inerzia dell’amministrazione in principio competente, può intervenire anche il sindaco cui infatti è riconosciuto un potere di ordinanza (anche) “in materia di igiene e sanità pubblica” ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000: sono esattamente quelle “ordinanze contingibili e urgenti” che il sindaco, senza neppure dover necessariamente comunicare l’avvio del procedimento come impone il principio generale sancito dall’art. 7 della l. 241/90, può emanare esercitando in tale evenienza non la funzione di rappresentante dell’ente locale ma quella di “organo di governo”.
Possiamo dunque immaginare, per rispondere al quesito, che le due farmacie “terremotate” – ubicate cioè in zone, quartieri o aree comunali (e non necessariamente in locali) totalmente o parzialmente inagibili – possano essere autorizzate per l’una o l’altra delle due strade appena indicate a spostarsi entrambe nella sede farmaceutica di pertinenza della terza farmacia?
Premesso che si tratterà in ambedue le ipotesi di provvedimenti di autorizzazione ad efficacia temporalmente limitata, e che dureranno quindi per tutto il tempo in cui durerà lo stato di necessità (il che, s’intende, dovrà essere bene esplicitato nei provvedimenti), ci pare che questa sia un’eventualità tutt’altro che irrealistica, anche se – soprattutto nel caso in cui i due esercizi siano autorizzati a spostarsi in locali molto ravvicinati alla terza farmacia – gli atti che lo disporranno dovranno darne esauriente motivazione, peraltro agevole in una vicenda del genere.
Lo stato di inagibilità delle zone interessate, però, potrebbe rivelarsi – magari soltanto in parte – irrimediabile, come abbiamo visto per il capoluogo aquilano e dunque suggerire una misura diversa dalla semplice restituzione alle rispettive sedi farmaceutiche degli esercizi provvisoriamente trasferiti; potrà trattarsi di una modifica più o meno ampia e/o articolata delle sedi originarie, o di un loro trasferimento (=decentramento) in altra zona del territorio comunale, ma potremmo anche dover assistere a un pressoché totale rifacimento della pianta organica.
Per concludere, ci pare che quelle due farmacie possano essere legittimamente trasferite – sia pure in via provvisoria – in zone agibili del territorio, ma gli scenari finali di questa vicenda, come avrà compreso, potranno essere più di uno.
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Con i migliori saluti.
Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi
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