Gentile Dottoressa,
ben trovata.
Da quanto comprendo del Suo quesito, Lei ha sottoscritto un contratto di lavoro part-time di tipo verticale di 32 ore settimanali con articolazione dell’orario dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 nei giorni di Martedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica, per un totale di 32 ore settimanali.
Preliminarmente Le ricordo che, in caso di contratto di lavoro a tempo parziale, che può essere sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, come nel Suo caso, è richiesta la forma scritta ad pobationem, vale a dire ai fini di poter provare il ricorso ad un orario ridotto. Citando l’art. 8, c. 1 del D.Lgs. 61/2000, occorre ricordare che “…qualora la scrittura risulti mancante, e’ ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all’articolo 2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà’ essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta”.
Riguardo agli adempimenti in sede di sottoscrizione del contratto di lavoro, è inoltre posto obbligo al datore di lavoro di indicare, oltre alle mansioni, anche la distribuzione dell’orario di lavoro, distribuzione che dovrà avere riferimento a giorno, settimane, mese ed anno. Se tali aspetti sono stati rispettati in sede iniziale, nulla quaestio.
Venendo all’aspetto che ora La riguarda, Lei indica, inoltre, che nel contratto è stato fatto richiamo ad una generica clausola di flessibilità e che successivamente il datore di lavoro Le ha proposto una nuova articolazione dell’orario che resterà in vigore fino a Settembre, e che rimane nell’ambito delle 32 ore settimanali articolate su 4 giorni lavorativi.
Riguardo al concetto di clausole elastiche, occorre nuovamente citare e richiamare il D.Lgs. 61/2000, il quale, all’art. 3, commi 7 e 8, indica la disciplina generale, rinviando ai CCNL di riferimento l’eventuale disciplina di dettaglio. Il comma 7, dopo aver ribadito l’obbligo di indicazione della distribuzione dell’orario di lavoro in contratto, prevede che i contratti collettivi abbiano “…la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata”.
In proposito, il CCNL Farmacie private prevede, all’art. 17, che, sempreché sia stato inserito nel contratto individuale il ricorso a clausole flessibili, la variazione della distribuzione dell’orario, e quindi in sostanza della collocazione dello stesso nell’ambito del giorno, settimana, etc., potrà avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Nel Suo caso tale evenienza risulta rispettata dal fatto che, per il periodo estivo e fino a Settembre, la Farmacia, collocata all’interno del centro commerciale, rispetterà, nei giorni del week-end, l’orario continuato.
Ma quali sono le regole previste dal CCNL che il datore di lavoro deve rispettare ? Innanzitutto, la variazione di collocazione temporale va comunicata al dipendente con almeno due giorni di preavviso e per iscritto, come previsto dal comma 8 dell’art. 17 CCNL Farmacie Private. Inoltre, da un punto di vista generale, non potranno essere frazionati orari di lavoro giornalieri non superiori a 4 ore e l’intervallo massimo giornaliero in caso di orario frazionato non potrà superare le 3 ore. Ed anche su questo il nuovo orario è in linea con quanto richiesto.
Quali sono i diritti esercitabili dal lavoratore in tal caso ? Potrà recedere dalle clausole elastiche solo in caso di necessità previste nei seguenti casi :
1) Esecuzione della prestazione lavorativa prevista da un diverso rapporto di lavoro a tempo parziale, (nella pratica, quindi, il nuovo orario di lavoro confligge con quello di altro rapporto a tempo parziale intrattenuto dal dipendente, ma questo non dovrebbe essere il Suo caso);
2) Maternità, nei primi 15 mesi di vita del figlio, naturale o adottivo che sia;
3) Inabilità totale del coniuge o del convivente di fatto.
Fermo restando che il comma 9 del citato articolo prevede che l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire a clausole flessibili non costituisca infrazione disciplinare e che non possa essere motivo di licenziamento, il CCNL prevede comunque una maggiorazione nelle ipotesi di variazione dell’orario di lavoro forfetaria e onnicomprensiva
fissata nella misura del 10% della quota oraria di retribuzione (e non del 15% da Lei citato), ma limitatamente alle ore oggetto di variazione e da applicarsi per i primi quattro mesi successivi alla variazione stessa.
Concludendo : da quanto risulta dal Suo quesito, la nuova articolazione giornaliera dell’orario non prevede un aumento dell’oarrio settimanale, che resta fissato in 32 ore. Non presenta, inoltre, caratteri di contrarietà alla disciplina in vigore, ivi compresa l’ora di pausa prevista tra le ore 15 e le ore 16. Una maggiorazione del 10% è prevista per quattro mesi dalla variazione intervenuta, e potrà applicarsi limitatamente alle ore interessate dalla modifica.
Confidando di averLe fornito utili indicazioni, restando a disposizione per chiarimenti e delucidazioni, Le auguro un meraviglioso proseguimento di settimana.
Cordiali saluti
Silvia Di Domenico
Dottore Commercialista
Revisore Legale