Gentile Dottore,
ben trovato a Lei e al Suo amico Farmacista.
Rispondo subito alle preoccupazioni manifestate circa la possibilità che il datore di lavoro possa “togliere” le ore che “spettano” al Suo amico, ricordando che, per quanto riguarda le figure impiegatizie o comunque differente dall’operario, la retribuzione prevista è quella c.d. mensilizzata, che prevede, indipendentemente dalle oscillazioni di ore totali presenti nei diversi mesi, che al lavoratore sempre presente venga corrisposta la medesima retribuzione.
Una serie di esempi, riferiti al tempo pieno di 40 ore su 5 giorni lavorativi di un Farmacista Collaboratore inquadrato al 1° Livello nel CCNL farmacie Private (che può essere trasposto e adattato alle altre casistiche personali), chiarirà quanto appena esposto :
1) Dicembre, mese di 31 giorni e varie festività, nel 2016 prevedeva Nr 20 gg lavorativi e Nr 160 ore, lavoratore sempre presente-Retribuzione Lorda € 1.989,97
2) Gennaio, mese di 31 giorni e varie festività, nel 2017 prevedeva Nr 21 gg lavorativi e Nr 168 ore, lavoratore sempre presente-Retribuzione Lorda € 1.989,97
3) Febbraio, mese di 28 giorni, nel 2017 prevedeva Nr 20 gg lavorativi e Nr 160 ore, lavoratore sempre presente-Retribuzione Lorda € 1.989,97.
Quindi, prescindendo da trattenute INPS e Ritenute Fiscali, perché comunque non in possesso dei dati relativi, la Retribuzione Lorda applicata nei tre mesi è sempre la stessa, a tutto vantaggio del(le finanze del) lavoratore, che ha probabilmente ogni mese delle spese fisse a cui far fronte.
Continuando nel Suo quesito, cita la Confcommercio : se si parla di Farmacia Privata e di Farmacista Collaboratore, il CCNL da applicare è quello citato per gli esempi, e non vedo come la posizione di Confcommercio possa avere la minima rilevanza.
Ma veniamo alla questione più importante e delicata, che riguarda il servizio notturno. Va bene il rispetto del riposo di 24 ore consecutive, ma ciò che è in contrasto con la legislazione vigente è che un turno notturno possa durare più di 8 ore consecutive. In materia, infatti, in base all’art. 11 del D.Lgs. 8 Aprile 2003 Nr 66 “L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle 24 ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.”.
Nelle farmacie che effettuano un orario continuato e notturno dovranno quindi essere stabiliti turni di lavoro fra il personale dipendente in modo da rispettare, per ognuno di essi, l’orario contrattuale e i massimi di legge stabiliti, ferme restando le maggiorazioni retributive previste per tale tipologie di lavoro dal CCNL citato.
Confidando di essere stata utile tanto a Lei quanto all’amico farmacista, e di aver chiarito i Vostri dubbi, auguro ad entrambi un meraviglioso proseguimento.
Cordiali saluti
Silvia Di Domenico
Dottore Commercialista
Revisore Legale