Gentile Dottoressa,
ben trovata.
Vengo subito al Suo quesito, segnalandoLe intanto una incongruenza rilevata in quanto Lei scrive. Mentre parla, da un lato, di contratto a tempo indeterminato, afferma poco dopo di sapere che il rapporto terminerà il 30 Settembre prossimo trattandosi di attività stagionale. Su questo punto Le indico intanto che allora probabilmente si tratta di un contratto a tempo determinato, il quale, a fronte delle modifiche nel tempo succedutisi, risulta da ultimo regolamentato dal D.Lgs. 15.06.2015 Nr 81, agli artt. 19 e seguenti. L’apposizione del termine, vale a dire il fatto che il rapporto di lavoro abbia una scadenza, dovrà, in base all’art. 19, comma 4 del decreto citato, risultare, direttamente o indirettamente (es. assunzioni per sostituzione) da atto scritto, e quindi dal contratto stipulato, con la conseguenza che, in caso contrario, ove manchi l’indicazione, diretta o indiretta che sia, di un termine finale, il contratto di lavoro sia da considerarsi a tempo indeterminato, con quanto ne consegue.
Inoltre, riguardo all’attività stagionale citata, Le segnalo che il CCNL Farmacie Private nulla prevede in proposito e che l’attività del Farmacista non rientra tra le cc.dd. attività stagionali indicate nel DPR 7.10.1963 Nr 1525. Nulla però vieta, a legislazione vigente, di concludere tra le parti, datore di lavoro Farmacia e lavoratore Farmacista, un contratto a tempo determinato della durata di pochi mesi, essendo venuto meno il vincolo di specificare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo giustificatrici dell’apposizione di un termine (c.d. contratto a termine acausale).
Concludendo sugli aspetti giuridici formali da rispettare, per il contratto a tempo parziale è d’obbligo, in base all’art. 5 del decreto Nr 81 citato, la forma scritta, ai fini della prova nonché la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. L’indicazione richiesta può essere data e risulta rispettato quanto richiesto dalla legge anche nel caso in cui si faccia, nel contratto, rinvio “…a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”.
Passando agli altri aspetti di cui mi chiede delucidazioni, riguardo alla “convenienza” in termini di retribuzione e contributi, consideri che con il part-time spettano al lavoratore gli stessi diritti e gli stessi doveri dei lavorati a tempo pieno, con riproporzionamento alle ore lavorate della maggior parte degli istituti economici previsti (vale a dire retribuzione, ferie, permessi, etc.). Il livello di inquadramento dovrebbe essere il 1° con una Retribuzione Lorda di € 1.889,97 per il tempo pieno e di € 1.700,97 per un part-time 90% come è quello di 36 ore settimanali.
Riguardo al lavoro prestato oltre l’orario prestabilito (le tre ore in più indicate nel quesito), si parla, in questo caso non di “straordinario”, ma del c.d. “lavoro supplementare”, per il quale è prevista una regolamentazione dettagliata ed articolata la cui trattazione va oltre i limiti del presente parere, che da diritto, al minimo, alla maggiorazione forfetaria ed onnicomprensiva del 25%.
Quanto alla possibilità di stabilire, tra le parti, un trattamento economico rispetto ai minimi previsti dal CCNL applicato, nulla quaestio, anche se ciò avrebbe dovuto essere affrontato in sede di contrattazione.
Quanto, infine, alla questione dell’orario “spezzato”, sia la normativa generale sia il CCNL prevedono che di norma non siano frazionati gli orari giornalieri inferiori alle 4 ore.
Tutto quanto detto, confidando di esserLe stata utile, Le auguro un buon lavoro per questa nuova attività e un meraviglioso proseguimento.
Cordiali saluti
Silvia Di Domenico
Dottore Commercialista
Revisore Legale