È consentito svolgere attività di lavoro autonomo presso una farmacia diversa da quella nella quale si svolge l’attività professionale in qualità di dipendente (sia a tempo pieno che part-time).
Da un punto di vista fiscale l’attività che si vuole svolgere presso la farmacia nella quale non si è dipendenti, può essere prospettata in due modalità differenti:
• Lavoro autonomo eseguito in modalità del tutto occasionale
• Lavoro autonomo professionale e abituale
La prima modalità non prevede l’apertura della partita IVA ma prevede alcune caratteristiche e limitazioni ed in particolare:
• Mancanza di continuità e abitualità della prestazione di lavoro autonomo
• Mancanza di coordinamento della prestazione.
• Obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS al superamento della soglia di 5.000 euro lordi annui
• Applicazione della ritenuta d’acconto del 20% calcolata sull’importo della prestazione
• Emissione di una ricevuta non fiscale al momento del pagamento della prestazione professionale
La seconda modalità deve essere presa in considerazione se si ha intenzione di svolgere in modo continuativo e abituale l’attività professionale autonoma ed è prevista l’apertura della partita IVA con codice ATECO 74.90.99 – Altre attività professionali n.c.a.
Da un punto di vista professionale, vige il divieto di concorrenza. Nella fattispecie c’è il divieto di prestare la propria opera professionale autonoma a favore di una farmacia in concorrenza con quella con la quale si ha un contratto di lavoro dipendente.
Ai fini della contribuzione previdenziale all’ENPAF, sulle somme conseguite in regime di lavoro autonomo occasionale, è consentita la riduzione contributiva.