Farmacista con collaborazione occasionale: può fare ricevuta con ritenuta d’acconto?

Farmacista con collaborazione occasionale: può fare ricevuta con ritenuta d’acconto?

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Sono un farmacista regolarmente assunto con un contratto a tempo pieno in una farmacia urbana.
Mi è stato proposto di effettuare una collaborazione presso un’altra farmacia per alcune domeniche pagato con ritenuta d’acconto.
È una cosa possibile? Perché mi sembrava di ricordare che non fosse permesso sia dal punto di vista professionale in due farmacie diverse sia dal punto di vista di rischio a livello fiscale (essere costretto ad aprire partita Iva) che di Enpaf.

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Domanda del 8 Gennaio 2022
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Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di 2 anni fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

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Domanda Privata

È consentito svolgere attività di lavoro autonomo presso una farmacia diversa da quella nella quale si svolge l’attività professionale in qualità di dipendente (sia a tempo pieno che part-time).

Da un punto di vista fiscale l’attività che si vuole svolgere presso la farmacia nella quale non si è dipendenti, può essere prospettata in due modalità differenti:
• Lavoro autonomo eseguito in modalità del tutto occasionale
• Lavoro autonomo professionale e abituale

La prima modalità non prevede l’apertura della partita IVA ma prevede alcune caratteristiche e limitazioni ed in particolare:
• Mancanza di continuità e abitualità della prestazione di lavoro autonomo
• Mancanza di coordinamento della prestazione.
• Obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS al superamento della soglia di 5.000 euro lordi annui
• Applicazione della ritenuta d’acconto del 20% calcolata sull’importo della prestazione
• Emissione di una ricevuta non fiscale al momento del pagamento della prestazione professionale

La seconda modalità deve essere presa in considerazione se si ha intenzione di svolgere in modo continuativo e abituale l’attività professionale autonoma ed è prevista l’apertura della partita IVA con codice ATECO 74.90.99 – Altre attività professionali n.c.a.
Da un punto di vista professionale, vige il divieto di concorrenza. Nella fattispecie c’è il divieto di prestare la propria opera professionale autonoma a favore di una farmacia in concorrenza con quella con la quale si ha un contratto di lavoro dipendente.

Ai fini della contribuzione previdenziale all’ENPAF, sulle somme conseguite in regime di lavoro autonomo occasionale, è consentita la riduzione contributiva.

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Pubblicato da Francesco d'Alfonso
Risposta del 8 Gennaio 2022

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