Il quesito in oggetto si riferisce ai turni di notte svolti dal farmacista.
Sulla base del titolo VIII, art. 21 del CCNL di categoria sono previste delle maggiorazioni specifiche riferite al lavoro svolto nei turni di notte e, precisamente:
a) Servizio a porte/battenti aperti ininterrottamente durante le ore notturne; il servizio notturno viene compensato come segue:
• con la sola maggiorazione del 20% calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'articolo 57 per le prime 8 ore di servizio. L’art. 57 individua le voci che costituiscono la retribuzione del lavoratore.
• con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 58 maggiorata del 20% calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 57 per le ore di servizio oltre il predetto limite. L’art. 58 individua le voci che costituiscono la retribuzione di fatto.
b) Servizio a porte/battenti chiusi per tutto il periodo notturno, con presenza del personale in farmacia e con l'obbligo di rispondere ad ogni singola chiamata; il servizio viene compensato come segue::
• con la sola maggiorazione del 16% calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 57, per le prime otto ore di servizio;
• con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 58, maggiorata del 10% calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 57 per le ore di servizio oltre il predetto limite.
c) Servizio misto a porte/battenti aperti ed a porte/battenti chiusi, con l'obbligo per il personale di restare in farmacia nel periodo di chiusura per rispondere ad ogni chiamata; il servizio viene compensato come segue:
• come al punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte;
• come al punto b) per le ore in cui la farmacia funziona a porte/battenti chiusi.