Per poter valutare la convenienza del passaggio da un regime di lavoro dipendente a quello di lavoro autonomo (con apertura di partita IVA) è necessario conoscere la retribuzione attuale.
Tuttavia, in linea generale, l’attuale normativa consente l’adozione di un regime fiscale agevolato (forfettario) applicabile solo a determinate condizioni.
In particolare è consentito aderire al regime forfettario se:
• Non si supera il limite di 65.000 Euro di ricavi annui;
• Non si supera il limite di 30.000 Euro di reddito da lavoro dipendente;
• Non si sostengono spese per lavoro dipendente superiori a 20.000 Euro;
• Non si ha svolto nei tre anni precedenti l’apertura della partita IVA, attività artistica, imprenditoriale e professionale;
• L’attività esercitata in regime di lavoro autonomo non è la mera prosecuzione di un’altra attività svolta in precedenza sia sotto forma di lavoro dipendente che di lavoro autonomo.
Qualora fossero soddisfatti tutti questi elementi, si potrebbe accedere al regime fiscale forfettario (con apertura di partita IVA – codice ATECO 86.90.29) assoggettando il 78% del reddito ad imposta sostitutiva del 15%. Per i primi 5 anni in cui si inizia l’attività di lavoro autonomo, l’aliquota è ridotta al 5%.
Qualora non fosse possibile aderire al regime forfettario, le imposte si calcolerebbero con gli scaglioni Irpef vigenti con l’aggiunta delle addizionali all’Irpef (Regionale e Comunale).
È da sottolineare, inoltre, che l’esercizio dell’attività professionale in regime libero professionale, con apertura di partita Iva, comporta il pagamento della quota contributiva intera all’Enpaf (anziché quella ridotta come nel caso di esercizio della professione in regime di lavoro dipendente) in quanto non si è obbligati ad una contribuzione previdenziale ulteriore. Anche nel caso di adozione del regime forfettario la contribuzione previdenziale è interamente deducibile dal reddito prodotto con il principio di cassa (ovvero si può dedurre il contributo previdenziale solo se pagato).
Si deve, infine, tenere presente che con il rapporto di lavoro dipendente si matura anche il diritto al trattamento di fine rapporto che non è previsto dal rapporto di lavoro autonomo.