Straordinario e permessi farmacia: va pareggiato il conteggio per la busta paga?

Straordinario e permessi farmacia: va pareggiato il conteggio per la busta paga?

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Vorrei sapere, secondo il CCNL dei dipendenti da farmacia, regione Abruzzo, come viene calcolato in busta paga il pagamento di ore di straordinario quando nello stesso mese si effettuano anche permessi. È corretto pagare tutto lo straordinario effettuato o va prima pareggiato il conteggio tra le assenze e lo straordinario svolto e dunque pagate come straordinario esclusivamente le ore eccedenti?

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Domanda del 3 Novembre 2022
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Domanda Privata

Il CCNL dei dipendenti da farmacia privata è vigente a livello nazionale e non prevede un trattamento specifico per ogni Regione; il contratto, pertanto, è applicabile a tutto il territorio nazionale senza alcuna distinzione.

Fatta questa premessa, il CCNL citato, attribuisce al dipendente farmacista ore di permesso in sostituzione delle ex festività (19 marzo – giorno dell’Ascensione – giorno del Corpus Domini – 29 giugno) da usufruire in gruppi di 4 o di 8 ore nei periodi di minore attività della farmacia, mediante apposita rotazione dei lavoratori e tale da non ostacolare il normale andamento della farmacia. Sono attribuite, inoltre, ulteriori 40 ore di permessi per ogni anno. I permessi non fruiti dal personale dipendente entro l’anno di maturazione devono essere liquidati (in genere con la mensilità di dicembre) ovvero potranno essere fruiti l’anno successivo ma non oltre il 30 giugno.

Per quanto riguarda le ore di lavoro straordinario, queste sono richieste dal datore di lavoro anche in relazione ai turni di servizio della farmacia, devono avere carattere di eccezionalità e non possono essere svolte se non autorizzate dallo stesso datore di lavoro.

Da quanto sopra si deduce che i due istituti (ore di permessi e ore di lavoro straordinario) non sono influenzati l’uno dall’altro avendo presupposti differenti.

Ne consegue che le ore di lavoro straordinario devono essere retribuite a prescindere dalle ore di permesso eventualmente maturate e non godute.

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Pubblicato da Francesco d'Alfonso
Risposta del 3 Novembre 2022

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