Pausa pranzo farmacista: c’è una legge che ne stabilisce la durata massima?
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Sono farmacista collaboratore con contratto degli enti locali, livello D1. La farmacia dove lavoro è aperta con orario 8.30-12.30 / 15.00-19.00. A settimane alterne il mio orario di lavoro è 8.30-12.00 /15.30-19.00 da lunedì a venerdì (sette ore giornaliere), con giovedì come riposo, e sabato 8.30-12.30 / 15.00-19.00, oppure da lunedì a giovedì 8.30-12.30 / 15.00-19.00 (otto ore giornaliere) e venerdì mattina 8.30-12.30. Nella settimana che faccio sette ore ho, dunque, una pausa di tre ore e mezza. Non c’è una legge che imponga la durata massima della pausa quando il turno di lavoro è spezzato?
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