L’art. 28 della legge 392/78 prevede che il contratto di locazione commerciale si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni se una delle parti non comunica all’altra disdetta nei termini previsti, tenendo tuttavia presente che alla scadenza del primo periodo di durata il locatore può esercitare tale facoltà solo per alcuni specifici motivi indicati nell’art. 29 (in sostanza, l’utilizzo del locale a fini personali del locatore e/o di suoi familiari).
E però, proprio perché il rinnovo determina la prosecuzione del contratto precedente nei termini e alle condizioni ivi previste, non è necessario stipulare formalmente un nuovo contratto magari nel concreto redigendone un altro in cui sia sostanzialmente travasato l’intero contenuto del precedente; anzi, così descritta, sarebbe una soluzione che di per sé – come ha chiarito anche la giurisprudenza – non raggiungerebbe minimamente le finalità che forse Lei vorrebbe perseguire, quella cioè di un nuovo contratto da cui far ripartire in pratica il rapporto.
Se, insomma, il “nuovo” contratto non presenta contenuti di vera novità rispetto al precedente, è preferibile anche per semplicità procedere senz’altro – con il solito modello F24 Elide – al versamento dell’imposta dovuta in relazione alla singola annualità, ovvero, se si preferisce, all’intero periodo di durata della proroga, e utilizzando comunque il codice tributo 1504.
Il versamento va effettuato entro trenta giorni dalla data di perfezionamento del rinnovo tacito del rapporto, producendo all’Ufficio, presso il quale precedentemente era stato registrato il contratto, sia la quietanza di avvenuta liquidazione dell’imposta che il modello RLI debitamente compilato.
(andrea piferi)