Dal 21 agosto 2014 queste iniziative sono state facilitate.
Infatti, a seguito delle modifiche operate dall’art. 22-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (come modificato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116), è stata inserita nell’art. 6 del D.P.R. 430/2001 (“Regolamento sui concorsi e sulle operazioni a premio”) una nuova ipotesi di attività promozionale esclusa dal novero delle manifestazioni a premi, e precisamente “le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”.
Pertanto, queste attività promozionali – che interessano prevalentemente la grande distribuzione ma che si rivelano efficaci anche per i piccoli esercizi commerciali come le farmacie – possono essere intraprese senza dover affrontare tutta la burocrazia insita in una vera e propria “manifestazione a premi” (che non è di poco conto, come è vero che sono nate società specializzate nel prestare proprio questo tipo di assistenza).
Non è quindi necessaria alcuna autorizzazione o regolamento; sarà sufficiente che l’iniziativa riguardi tutti i clienti della farmacia e che naturalmente non ricomprenda i farmaci (anche SOP e OTC), essendo infatti ancora vigente l’art. 5, comma 2, del Decreto Bersani (D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006) per il quale “Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.”, un divieto in cui potrebbero “incappare” anche operazioni di questo genere pur se non costituiscono tecnicamente, come abbiamo visto, “manifestazioni a premi”.
Per venire al suo ultimo dubbio, l’esperienza ci suggerisce che uno sconto appetibile non possa scendere al di sotto del 10-15%, e dunque il monte-punti dovrebbe essere modulato di conseguenza, stabilendo, ad esempio, 1 punto per ogni 10 euro di spesa – come viene indicato nel quesito – e il diritto a un bonus di 15 euro al raggiungimento di 10 punti, documentato dalla tessera consegnata all’avvio della promozione.
Un’ultima notazione.
Ai fini della privacy è necessario raccogliere il consenso informato di coloro che ricevono la tessera a punti e dei quali la farmacia detiene i principali dati personali, e a questo scopo potrà forse essere utile il fac-simile allegato.
Non devono, però, essere conservate informazioni idonee a tracciare il c.d. “profilo di consumo” del cliente (tipologia e qualità dei beni e servizi acquistati, frequenza di acquisto, ecc.), dato che questo richiederebbe una notificazione al Garante della privacy e non la semplice acquisizione del consenso informato (art. 37, comma 1, lett. d) D.Lgs. 196/2003).
(stefano civitareale)