Apprendista collaboratore farmacista, quale trattamento economico per il lavoratore?

Apprendista collaboratore farmacista, quale trattamento economico per il lavoratore?

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Sono stata assunta come collaboratore farmacista di primo livello, a tempo pieno, con contratto di apprendistato nel marzo 2014, presso una farmacia urbana privata. Controllando la busta paga l’edr risulta 9.96 e non 10.33. È possibile che tale valore possa essere più basso perché apprendista? Inoltre anche lo stipendio base risulta essere 1301€, mentre secondo quanto riportato dalle tabelle paga dovrebbe essere 1349€. Da quanto ho capito leggendo il contratto collettivo nazionale, all’apprendista collaboratore farmacista di primo livello spetterebbe lo stesso trattamento economico di qualsiasi farmacista di primo livello. Grazie anticipatamente per la risposta.

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Domanda del 8 Febbraio 2016
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Domanda Privata

L’elemento distintivo della retribuzione (cosiddetto EDR) costituisce uno degli elementi della retribuzione base ed è pari a euro 10,33; si tratta di una misura fissa valida per tutti i lavoratori del settore a privato, a prescindere dal tipo di qualifica e dal contratto collettivo di riferimento. È pertanto necessario che la quota di Sua spettanza venga integrata fino alla somma di 10,33 euro, a meno che non sia già stata conglobata nella retribuzione.

Per quanto concerne la retribuzione base, invece, il contratto collettivo nazionale farmacie private (All. E) si limita a prevedere che il lavoratore apprendista assunto con le mansioni di farmacista collaboratore venga inquadrato al primo livello (corrispondente appunto al farmacista collaboratore). Ciò non vuol dire però che il trattamento economico di base sia identico.

La legge infatti permette al datore di lavoro di inquadrare l’apprendista fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del CCNL. Pertanto la retribuzione nel contratto di apprendistato è sempre stabilita secondo il CCNL ma applicando il compenso spettante in base al livello di inquadramento effettivamente previsto dal contratto di lavoro. Quest’ultimo può anche prevedere che la retribuzione dell’apprendista aumenti nel corso della formazione fino ad arrivare al livello stabilito (nel Suo caso farmacista collaboratore). Se così non fosse, il datore di lavoro non avrebbe alcun incentivo ad assumere un apprendista al posto di un normale dipendente farmacista collaboratore.

In ogni caso, in base all’art. 7 del CCNL, il datore di lavoro deve garantire all’apprendista l’integrale trattamento normativo economico erogato in ipotesi di malattia, infortunio e maternità.

Distinti saluti.

Avv. Maria Monteleone

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Pubblicato da Avv. Maria Monteleone
Risposta del 8 Febbraio 2016

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