Apprendistato farmacia, che forma contrattuale deve essere applicata?

Apprendistato farmacia, che forma contrattuale deve essere applicata?

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Una farmacia intende assumere un farmacista con contratto di apprendistato farmacia professionalizzante, si chiede se si possa continuare ad applicare il contratto di di apprendistato ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e s.m.i. (decreto-legge 20/03/2014 n.34), recepito dal CCNL FARMACIE PRIVATE, tenendo conto che il D.LGS 15 GIUGNO 2015, N.81 ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato (specialmente per quello che riguarda la formazione).

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Domanda del 1 Giugno 2016
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Domanda Privata

Il contratto di apprendistato continua ad essere disciplinato dal CCNL farmacie private tenendo conto, però, dei principi inderogabili fissati dalla riforma del D.lgs. n. 81/2015.

Difatti, come espressamente previsto dall’art. 42, comma 5, del suddetto decreto: “La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) divieto di retribuzione a cottimo;

b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;

c) presenza di un tutore o referente aziendale;

d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;

g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;

h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.

Restano comunque salve le disposizioni dell’art. 42, c. 1-4, per cui:

– il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Esso contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003;

– il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma 5.

– durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo;

– al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Dunque, la disciplina del contratto di apprendistato è demandata alla contrattazione collettiva, ma, per espressa previsione legislativa,devono essere comunque rispettati i principi appena descritti.

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Pubblicato da Avv. Maria Monteleone
Risposta del 1 Giugno 2016

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