Congedo per maternità, quali diritti per la farmacista?

Congedo per maternità, quali diritti per la farmacista?

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Sono una farmacista che sta pianificando una gravidanza. Attualmente lavoro su turni che includono orari notturni, come dalle 22:00 alle 6:00. Vorrei capire quali modifiche potrebbero essere necessarie al mio orario di lavoro durante la gravidanza e quali sono i miei diritti durante il congedo di maternità.

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Domanda del 28 Dicembre 2023
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Domanda Privata

La normativa di riferimento circa le tutele e i trattamenti economici in caso di maternità (o paternità) è il D.lgs. 151/2011 che individua una serie di regole e divieti vigenti nella materia.

Le tutele possono essere suddivise in due macro aree.
La prima fa riferimento alle tutele generiche che riguardano essenzialmente il divieto di discriminazioni delle lavoratrici basate – tra l’altro – sullo stato di gravidanza, la possibilità di ottenere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, il divieto di svolgimento di lavoro «pesante», divieto di licenziamento, fatta salva la giusta causa, nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il compimento del primo anno di vita del bambino e la generica tutela della salute della lavoratrice e del nascituro.

Nella seconda area, più specifica e riferita alla professione di farmacista, sono comprese le seguenti principali tutele:
• tenuto conto che la professione di farmacista è considerata «a rischio gravidanza» (a causa dello svolgimento dell’attività perlopiù in piedi e per il possibile contatto con sostanze chimiche), il datore di lavoro deve porre in essere accorgimenti tali che limitino detti rischi. Ad esempio si può chiedere (e ottenere) l’astensione dalle attività che potrebbero porre in contatto la farmacista con elementi potenzialmente dannosi per lei e per il nascituro e, allo stesso tempo, si può chiedere di svolgere attività che non necessitino obbligatoriamente lo stare in piedi.
• in caso di impossibilità da parte del datore di lavoro ad applicare gli accorgimenti necessari, la farmacista potrà chiedere di essere collocata in astensione anticipata (istanza da presentare all’ispettorato del lavoro provinciale di competenza).
• divieto di svolgimento dei turni notturni.

Per quanto riguarda, infine, i diritti durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, si evidenzia che la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all’80% (assenza obbligatoria) ed al 30% (assenza facoltativa) della retribuzione che è posta a carico dell’Inps ma anticipata dal datore di lavoro.

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Pubblicato da Francesco d'Alfonso
Risposta del 28 Dicembre 2023

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