Contributi ENPAF e contributi INPS, si possono totalizzare?

Contributi ENPAF e contributi INPS, si possono totalizzare?

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Per 9 anni ho versato come dipendente di farmacia i contributi INPS ed ENPAF. Da qualche anno che trovandomi disoccupata ho continuato a pagare ENPAF in forma ridotta. Mi trovo ad un bivio e decidere di intraprendere altra attività lavorativa anche per non perdere i contributi versati INPS.
Ma per poterli totalizzare bisogna comunque raggiungere presso entrambi gli enti di 20 anni di contribuzione? Mi conviene per non perdere quello accumulato continuare con un lavoro da dipendente?
Se volessi aprire una partita iva e lavorare con elettromedicali, quale sarebbe la mia posizione contributiva? Si paga ENPAF intero e l’INPS? Oppure se apro parafarmacia come srl uninominale posso risultare dipendente e continuare a pagare la doppia contribuzione INPS ed ENPAF ridotto come dipendente?

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Domanda del 29 Marzo 2017
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Domanda Privata

Gentile Dottoressa,
ben trovata.
La materia pensionistica, lo avrà già capito da sé, è senz’altro molto complessa, e diventa difficile, soprattutto per chi, come Lei, ha affrontato un periodo di disoccupazione e si trovi oggi a dover decidere qualcosa di nuovo da fare, come agire per non perdere contributi già versati in anni precedenti.
Per quanto riguarda l’istituto della totalizzazione da Lei citato, Le posso rispondere che era stato introdotto più di dieci anni fa dal D.Lgs. 42/2006 e consiste nella possibilità di richiedere la pensione in totalizzazione da parte di soggetti che, essendo stati iscritti nel corso della loro vita lavorativa (e contributiva) a due (o più) forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (es. AGO Inps per i lavoratori dipendenti e Gestione Separata Inps per gli autonomi senza Cassa di Previdenza), e non avendo raggiunto in nessuna di esse i requisiti di anzianità contributiva minimi previsti, di “…cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento dell’unica pensione” (art. 1 D.Lgs.citato).
In principio era richiesto che si trattasse di periodi assicurativi non inferiori a 6 anni, successivamente (L. 247/2007) ridotti a 3 : attualmente, a seguito dell’abolizione ad opera del DL 6.11.2011 Nr 201, in vigore dall’1.01.2012, il periodo minimo è stato abolito, con la conseguenza che tutti gli anni di contribuzione potranno essere fatti valere ai fini dell’ottenimento della pensione in totalizzazione, alle seguenti condizioni :
1) non siano tra loro coincidenti (ed in tal caso la c.d. “contribuzione coincidente” verrà valutata una volta sola ai fini dell’anzianità contributiva)
2) si possa così raggiungere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Per non perdere quanto da Lei finora accumulato quindi potrebbe risultare indifferente proseguire con contributi da lavoro dipendente o contributi Gestione Separata L.335/95, perché risulteranno periodi contributivi non coincidenti.
Le segnalo, inoltre, la possibilità di accedere anche al c.d. cumulo pensionistico, introdotto dalla L. 228/2012 (Legge Stabilità 2013) in alternativa alla totalizzazione dei contributi. L’istituto, chiamato anche “totalizzazione retributiva”, ha in comune con la totalizzazione che si sommino, ai fini del raggiungimento di 20 anni di anzianità contributiva, la c.d. contribuzione non coincidente, vale a dire i contributi non coincidenti accreditati nelle diverse gestioni previdenziali. Dall’1.01.2017, inoltre (novità Legge di Stabilità 2017), sarà possibile utilizzare il cumulo anche per le richieste di pensione anticipata.
Ad ogni modo, visto i dati da Lei comunicati dovremmo essere ancora lontani dai requisiti richiesti sia per la pensione di vecchiaia sia per quella anticipata.
Quindi come procedere ?
Per quanto riguarda lavorare con elettromedicali, occorre capire bene di che tipo di attività si tratti : poiché se siamo di fronte ad un’attività di lavoro autonomo, la contribuzione è alla Gestione Separata Inps (che prevede un’aliquota dal 24 al 25,72% ed un Minimale annuo di € 15.548); se si tratta di attività di agente e rappresentante di commercio, si apre la strada alla Gestione Commercianti sempre dell’Inps (con l’aliquota del 23,64%, Minimale di € 15.548, pari a € 3.676, Massimale di € 76.872, che sale a € 100.324 per gli iscritti dopo il 1996, pari € 23.717). Stessa situazione se parliamo di un’attività commerciale di acquisto e rivendita di elettromedicali.
Quanto poi alla questione della parafarmacia Srl unipersonale, in qualità di titolare sarà tenuta al Contributo Enpaf intero e alla contribuzione a carico ditta Inps per i dipendenti assunti. In tale situazione, se percepisse un compenso come amministratore della Srl, si aprirebbe la strada alla Gestione Separata Inps, con contributi pari, dal 2017, al 32,72%, di cui 1/3 a Suo carico, trattenuti dalla Srl, e 2/3 a carico della Srl Unipersonale, nonché alla copertura assicurativa Inail.
Quanto all’ipotesi del contratto di lavoro dipendente in una srl unipersonale vedrei qualche problema di sussistenza del vincolo di subordinazione per mancanza della c.d. etero-direzione.
Se la scelta è motivata dall’intento di non perdere la contribuzione Inps da lavoro dipendente, La rimando a quanto detto in tema di totalizzazione e cumulo.
Gentile Dottoressa, credo di aver risposto a quanto richiesto, nell’ambito delle competenze riservate alla presente rubrica.
Restando a Sua disposizione per chiarimenti e delucidazioni, Le auguro un meraviglioso proseguimento di settimana.

Cordiali saluti

Silvia Di Domenico
Dottore Commercialista
Revisore Legale

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Pubblicato da Silvia Di Domenico
Risposta del 29 Marzo 2017

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