Di seguito si indicano le principali caratteristiche della contribuzione a carico dei farmacisti sulla base di quanto stabilito dal regolamento dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (Enpaf).
• I contributi previdenziali sono dovuti obbligatoriamente da tutti gli iscritti agli albi degli Ordini provinciali dei farmacisti,
• La contribuzione non può essere frazionata e deve essere versata per intero, quale che sia la data di iscrizione o di cancellazione,
• La contribuzione è forfettaria e non rapportata al reddito prodotto dall’iscritto,
• L’ammontare della quota base intera del contributo viene stabilito annualmente dal Consiglio Nazionale e approvato dai Ministeri vigilanti ed è uguale per tutti gli iscritti,
• Alcune particolari categorie di iscritti hanno la facoltà di chiedere la riduzione percentuale del contributo in misura intera o il versamento del contributo di solidarietà.
Da quanto sopra si evince che la contribuzione previdenziale non è rapportata al reddito ma è fissa e uguale per tutti a prescindere dall’ammontare del reddito prodotto.
Con riferimento al quesito, trattandosi di collaboratore dipendente c’è la possibilità di richiedere, a scelta del singolo farmacista, la riduzione contributiva del 33,33%, del 50,00% o dell’85,00% in quanto il reddito prodotto (reddito da lavoro dipendente) è già assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria (Inps).
Per l’anno 2023 il contributo intero stabilito è pari a Euro 5.041,00 (Euro 5.002,00 per previdenza, Euro 30,00 per assistenza e Euro 9,00 per maternità).
Il contributo totale ridotto del 33,33% è pari a Euro 3.374,00, quello ridotto del 50,00% è pari a Euro 2.540,00 e quello ridotto dell’85,00% è pari a Euro 789,00 in quanto la riduzione è applicata solo sul contributo previdenziale e non anche a quello assistenziale e di maternità.
Gli importi pagati sono deducibili fiscalmente in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi abbattendo, così, il reddito imponibile.