L’istituto del cumulo consente a chi abbia versato la contribuzione, per periodi non coincidenti, in due o più gestioni previdenziali e che non sia già titolare di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni di cumulare i periodi in questione al fine del conseguimento di un’unica pensione. La legge n. 232/2016 ha incluso nel meccanismo del cumulo anche le Casse di previdenza dei professionisti. È, pertanto, possibile il cumulo dei contributi versati in altre Casse.
Per chiedere il cumulo dei contributi è necessario che i periodi assicurativi versati nelle diverse Casse non siano coincidenti, che non si sia già titolare di un trattamento pensionistico e che il cumulo riguardi tutti e per intero i periodi presenti presso ciascun Ente.
Qualora ci fossero periodi contributivi coincidenti, la contribuzione coincidente verrebbe considerata una volta sola per la valutazione del raggiungimento dei requisiti assicurativi minimi. Se si raggiunge il diritto alla percezione della pensione, l’eventuale contribuzione coincidente concorrerebbe nella sua interezza alla formazione del trattamento pensionistico.
Si segnala, infine, che l’operazione di cumulo è gratuita e comporta, a differenza dell’operazione di ricongiunzione, che ogni ente pensionistico determini il trattamento secondo le proprie regole e che l’erogazione della pensione sia a carico dell’Inps.