Diritto di chiamata farmacia: a chi va il compenso?

Diritto di chiamata farmacia: a chi va il compenso?

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Il compenso di 7,50 euro per il diritto di chiamata durante la reperibilità notturna è percepito dal farmacista che effettua il servizio o dalla farmacia? Cosa cambierebbe se il suddetto farmacista è a partita IVA invece che collaboratore dipendente?

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Domanda del 21 Dicembre 2022
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Domanda Privata

L’articolo 22 del Ccnl dei dipendenti da farmacia privata stabilisce che “in caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore (. . .) spetta per tale reperibilità globalmente un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto mensile, oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari all’importo stabilito dalla Tariffa Nazionale”.

Il compenso, quindi, spetta al farmacista ed è pari a euro 7,50 per ogni chiamata in caso di farmacie urbane ed euro 10,00 in caso di farmacie rurali sussidiate.

Con riferimento, infine, a un collaboratore di farmacia non assunto ma in regime di lavoro autonomo, la determinazione del compenso per lo svolgimento della professione e quello per il diritto di chiamata è lasciata alla contrattazione tra le parti.

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Pubblicato da Francesco d'Alfonso
Risposta del 21 Dicembre 2022

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