Diritto di chiamata farmacia: a chi va il compenso?

Diritto di chiamata farmacia: a chi va il compenso?

1
0

Il compenso di 7,50 euro per il diritto di chiamata durante la reperibilità notturna è percepito dal farmacista che effettua il servizio o dalla farmacia? Cosa cambierebbe se il suddetto farmacista è a partita IVA invece che collaboratore dipendente?

Marcato come spam
Domanda del 21 Dicembre 2022
1097 viste

Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di un anno e mezzo fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

0
Domanda Privata

L’articolo 22 del Ccnl dei dipendenti da farmacia privata stabilisce che “in caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore (. . .) spetta per tale reperibilità globalmente un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto mensile, oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari all’importo stabilito dalla Tariffa Nazionale”.

Il compenso, quindi, spetta al farmacista ed è pari a euro 7,50 per ogni chiamata in caso di farmacie urbane ed euro 10,00 in caso di farmacie rurali sussidiate.

Con riferimento, infine, a un collaboratore di farmacia non assunto ma in regime di lavoro autonomo, la determinazione del compenso per lo svolgimento della professione e quello per il diritto di chiamata è lasciata alla contrattazione tra le parti.

Marcato come spam
Pubblicato da Francesco d'Alfonso
Risposta del 21 Dicembre 2022

Se non trovi risposte alla tua domanda nell'archivio domande
puoi inviare una domanda agli esperti.

Non perderti le nuove risposte pubblicate

Riceverai periodicamente le ultime risposte sugli argomenti trattati.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo il tuo indirizzo email per altre ragioni.