È obbligatorio pagare interamente i contributi Enpaf se ho già Inps ed Enasarco?

È obbligatorio pagare interamente i contributi Enpaf se ho già Inps ed Enasarco?

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Sono una laureata in farmacia che al momento svolge l’attività di agente di commercio di prodotti chimici con posizione Inps e Enasarco. Una farmacia mi vorrebbe fare un contratto di collaborazione non come dipendente ma con prestazione con Partita Iva.

Mi accingo ad iscrivermi all’Ordine dei farmacisti e volevo sapere se oltre Inps ed Enasarco per la mia già avviata attività devo pagare i contributi Enpaf per intero o se posso optare solo per il contributo del 3% come solidarietà essendo già sottoposta a due casse previdenziali Inps ed Enasarco per la mia attività parallela e non ì concorrenza con un lavoro in farmacia.

Il lavoro in farmacia non sarebbe da inquadrare come lavoro di agente di commercio ma collaboratore farmacista esterno a prestazione con Partita Iva.

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Domanda del 16 Maggio 2024
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Domanda Privata

In primo luogo si elencano le caratteristiche del contributo previdenziale da versare all’Enpaf.

La contribuzione non è frazionabile – deve essere versata per intero – a prescindere dalla data di iscrizione o di cancellazione. Inoltre la contribuzione è forfettaria – non rapportata al reddito del farmacista – ed è stabilita annualmente dal Consiglio nazionale dell’Enpaf e approvata dai Ministeri vigilanti.

Fatta questa premessa, alcune categorie di farmacisti possono chiedere la riduzione del contributo in percentuali prestabilite al verificarsi delle seguenti condizioni:
- Esercizio della professione in regime di lavoro dipendente
- Stato di disoccupazione
- Non esercizio della professione
- Pensionato non esercente
- Pensionato Enpaf che esercita la professione

Nel quesito si ipotizza lo svolgimento dell’attività professionale in regime di titolarità di partita Iva, tale fattispecie non consente il pagamento del contributo previdenziale in forma ridotta in quanto, sebbene si sia già titolari di posizione Inps e Enasarco per altra attività – agente di commercio –, l’attività di farmacista sarebbe svolta in regime di lavoro autonomo.

L’attività professionale svolta con titolarità di partita Iva esclude, nel contempo, la possibilità di versare il contributo di solidarietà – in quanto tale tipologia di riduzione è consentita agli esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente purché non abbiano ulteriori redditi professionali – si pagherebbe il 3% del contributo intero – e ai disoccupati temporanei ed involontari – si pagherebbe l’1% del contributo intero.

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Pubblicato da Francesco d'Alfonso
Risposta del 16 Maggio 2024

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