Estetista in farmacia, con quale contratto di collaborazione?

Estetista in farmacia, con quale contratto di collaborazione?

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Vorrei intraprendere una collaborazione con una estetista in farmacia dal momento che ho una cabina estetica attrezzata e autorizzata, ma non saprei come inquadrarla economicamente, in quanto non posso farle una assunzione perché il mio organico è gia’ al limite. Ho provato a proporre la collaborazione con partita IVA ma si sono rifiutate…

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Domanda del 20 Aprile 2016
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Domanda Privata

Come Lei stesso ha già compreso la forma “ideale” dell’accordo estetista-farmacia è quella di un rapporto libero-professionale considerando anche che la L. 1/1990 – istitutiva della figura professionale dell’estetista – specifica che quest’attività è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, e richiede l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane.
In alternativa il rapporto potrà essere disciplinato:
Con una regolare assunzione come dipendente a tempo indeterminato;
Con una regolare assunzione come dipendente a tempo determinato, secondo la normativa vigente;
Con un contratto di lavoro autonomo occasionale per il quale, fino ad un massimo € 5.000 annui (considerando tutti i committenti) non vi è obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps;
Con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo però presente che il Jobs Act (D.lgs. 81/2015) ha eliminato la figura del contratto a progetto, riconducendo le collaborazioni coordinate e continuative nell’alveo del lavoro autonomo con tutto quel che ne deriva in caso di verifica aziendale per la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato delle collaborazioni “anomale”.
E’ evidente, quindi, che se il rapporto farmacia-estetista è destinato a “strutturarsi” e, se l’estetista non intende aprire una partita iva, bisogna necessariamente ricorrere ad un’assunzione (ragionevolmente a tempo parziale) utilizzando, ove possibile e fin quando possibile, la forma del tempo determinato.

* * *
Con i migliori saluti.
Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 20 Aprile 2016

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