La normativa in vigore consente due tipologie di agevolazioni nel caso prospettato.
PERMESSO RETRIBUITO
Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito, nel corso di un anno, per motivi legati a:
• Decesso o grave infermità del coniuge
• Decesso o grave infermità del parente entro il secondo grado
• Decesso o grave infermità di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore
Quanto sopra è stabilito dalla Legge 08 marzo 2000 n. 53 che al comma 1 dell’art. 4 testualmente recita: “La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica (…)” e dal D.M. 21 luglio 2000 n. 278.
PERIODO DI CONGEDO
In presenza di casi più gravi, il comma 2 dell’art. 4 della Legge sopra citata dispone che “I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, (…), un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. (…)”.
Al fine di individuare quali sono i gravi motivi familiari che consentono la richiesta del periodo di congedo, si veda il primo comma dell’art. 2 del Decreto Ministeriale - Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278.