Il rapporto di lavoro alle dipendenze di una parafarmacia è disciplinato dal contratto collettivo nazionale farmacie private. Difatti, l’art. 1 del contratto in questione, nel definire l’ambito di applicazione, parla di disciplina unitaria, per tutto il territorio nazionale, dei rapporti di lavoro tra i farmacisti titolari di farmacie private o altri esercenti autorizzati delle stesse a norma delle vigenti disposizioni di legge ed il relativo personale dipendente laureato e non laureato in farmacia.
Quanto sopra in funzione del fatto che l’esercizio farmaceutico, pur continuando a rappresentare lo strumento operativo per l’esercizio della professione di farmacista, viene indicato quale mezzo unitario per realizzare gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne la dispensazione del farmaco.
E’ sorto spesso il dubbio circa il CCNL applicabile in quanto la parafarmacia potrebbe essere assimilata ad una qualsiasi attività commerciale con conseguente attrazione nell’ambito del CCNL commercio. Tuttavia, come chiarito anche dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, la parafarmacia rappresenta comunque un punto vendita simile alla farmacia, con la presenza obbligatoria di uno o più farmacisti, che può dispensare farmaci senza l’obbligo di presentare la ricetta medica e farmaci da banco, integratori alimentari , prodotti erboristici ovvero fitomedicine, fitofarmaci, farmaci omeopatici, farmaci veterinari, prodotti cosmetici, articoli sanitari, alimentazione, prodotti per l’infanzia e per l’igiene. Ne deriva la necessaria applicazione del contratto collettivo nazionale per i dipendenti farmacie private.
Distinti saluti.
Avv. Maria Monteleone