Farmacista collaboratore, con quale livello retributivo deve essere inquadrato?

Farmacista collaboratore, con quale livello retributivo deve essere inquadrato?

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Il farmacista collaboratore in farmacia nel CCNL farmacie in quale livello retributivo deve essere inserito?

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Domanda del 6 Gennaio 2016
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Domanda Privata

L’inquadramento contrattuale del farmacista dipende dal tipo di mansioni assegnate. In base al contratto collettivo nazionale dipendenti da farmacia privata, il farmacista collaboratore dovrebbe essere inquadrato nel primo livello retributivo dopo 24 mesi di servizio.

Il farmacista collaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento e per tutto il periodo della sostituzione formale ha diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, ad una indennità di funzione pari alla differenza retributiva tra il primo livello super ed il primo livello.

Al Secondo livello retributivo appartengono invece i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori: contabile con mansioni di concetto; corrispondente con mansioni di concetto; magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa del magazzino inteso come reparto della farmacia autonomo per gestione e struttura.

Al Terzo livello retributivo appartengono i lavoratori che esplicano funzioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza: il coadiutore di farmacia è colui che svolge funzioni di raccordo tra il personale di concetto e d’ordine ed ha la responsabilità di conduzione autonoma, ivi compresi i relativi adempimenti amministrativi, di particolari autonomi reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici.

Al quarto livello appartengono a i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite: addetto di laboratorio; cassiere con mansioni d’ordine; commesso d’ordine anche con funzioni di vendita; contabile d’ordine; magazziniere.

Al Quinto livello appartengono i lavoratori che compiono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque conseguite ed ai quali possono essere affidati anche compiti operativi complementari alla propria qualifica: conducente di automezzi; fattorino interno ed esterno.

Infine, al sesto livello appartengono i lavoratori che svolgono lavori di pulizia ed operazioni semplici che richiedono solo elementari capacità pratiche: addetto alle pulizie; personale di fatica.

Distinti saluti.

Avv. Maria Monteleone

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Pubblicato da Avv. Maria Monteleone
Risposta del 6 Gennaio 2016

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