Farmacista con partita IVA può avere regime forfettario se con reddito da dipendente maggiore di trentamila euro?

Farmacista con partita IVA può avere regime forfettario se con reddito da dipendente maggiore di trentamila euro?

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Vorrei passare da farmacista collaboratore a farmacista libero professionista con partita IVA. Posso avere il regime forfettario, se ho avuto un reddito da lavoratore dipendente maggiore di 30.000,00 euro annui o, se incompatibile, quale formula mi consiglia?

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Domanda del 12 Giugno 2023
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Domanda Privata

Come noto, la Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) ha introdotto nel nostro ordinamento – a decorrere dal 1 gennaio 2015 – un nuovo regime fiscale agevolato denominato “regime forfettario” destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.

Con la sua entrata in vigore sono stati abrogati a decorrere dal 2015 tutti i regimi agevolati precedentemente esistenti.

L’adozione di detto regime fiscale prevede l’applicazione di una aliquota agevolata al 15% – per i primi cinque anni al 5% – ed è riservata a coloro i quali hanno determinati requisiti. In particolare i requisiti sono:

– non è consentito superare il limite di 85.000 euro di ricavi annui; se in corso di anno si supera la soglia dei 100.000 euro di ricavi, si perde il diritto all’applicazione del regime nell’anno stesso;
– non si può aver conseguito più di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente l’anno precedente se lo stesso non è cessato;
– non si possono sostenere spese per lavoro dipendente, a favore di eventuali collaboratori, superiori a 20.000 euro;
– non si deve aver svolto nei tre anni precedenti l’apertura della partita IVA attività artistica, imprenditoriale e professionale;
– l’attività esercitata in regime di lavoro autonomo non deve essere la mera prosecuzione di un’altra attività svolta in precedenza sia sotto forma di lavoro dipendente che di lavoro autonomo.

Da quanto sopra è evidente che, nel caso prospettato nel quesito, può essere adottato il regime in esame solo se il rapporto di lavoro dipendente è cessato, rimanendo validi in ogni caso gli altri limiti e caratteristiche sopra indicati.

L’alternativa al regime “forfettario” è l’adozione del regime ordinario che comporta maggiori adempimenti.

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Pubblicato da Francesco d'Alfonso
Risposta del 12 Giugno 2023

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