Nel confermare quanto riferito nell’articolo citato nel quesito, si specificano gli elementi che compongono le retribuzioni del farmacista e del magazziniere.
Si ricorda che la retribuzione è costituita dalle seguenti voci:
– retribuzione base stabilita per livello di assunzione
– indennità di contingenza
– scatti di anzianità
– eventuale indennità speciale quadri
– elemento distinto della retribuzione (euro 10,33 mensili).
In particolare al farmacista direttore di farmacia è riconosciuta una retribuzione così formata:
– minimo tabellare pari a euro 1.579,00
– contingenza pari a euro 536,07
– indennità speciale pari a euro 130,00
– elemento distinto della retribuzione (Edr) pari a euro 10,33.
Totale 2.255,40 euro.
Al farmacista inquadrato al primo livello del Ccnl per i dipendenti da farmacia privata – farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica – è riconosciuta la retribuzione così composta:
– minimo tabellare pari a euro 1.349,19
– contingenza pari a euro 530,45
– indennità speciale pari a euro 100,00
– elemento distinto della retribuzione (Edr) pari a euro 10,33.
Totale 1.989,97 euro.
Il magazziniere consegnatario – quindi con responsabilità tecnico-amministrativa del magazzino – a norma del Ccnl citato trova collocazione al secondo livello che comporta il riconoscimento retributivo lordo così dettagliato:
– minimo tabellare pari a euro 1.144,94
– contingenza pari a euro 521,63
– elemento distinto della retribuzione (Edr) pari a euro 10,33.
Totale 1.676,90 euro.
A tali importi potranno essere aggiunti eventuali superminimi riconosciuti in fase di sottoscrizione del contratto di assunzione quali aumenti retributivi, che possono essere attribuiti sia singolarmente che collettivamente, e che costituiscono incrementi rispetto ai minimi contrattuali.