Farmacista Livello 5 farmacia privata, quale preavviso di dimissioni?

Farmacista Livello 5 farmacia privata, quale preavviso di dimissioni?

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Sono una farmacista, laureata, abilitata e iscritta all’Ordine. Vi scrivo per chiedervi un chiarimento su come calcolare un preavviso di dimissioni volontarie per la mia attività lavorativa, in base alla qualifica che appare nel mio contratto e a quanto previsto dall’Articolo 77 dal Ccnl farmacie private urbane.

Nel mio contratto appare la qualifica “APPR. COADIUTORE FARMACISTA” con inquadramento al livello 5 iniziale, livello 4 intermedio e livello 3 finale del CCNL (qualifica che, correggetemi se sbaglio, risulta peraltro ambigua, per non dire inesistente, dato che, a quanto ho capito dal CCNL farmacie private, il coadiutore dovrebbe essere di livello 3 e comuque l’apprendista non potrebbe essere di livello 5).

Considerato ciò e precisato anche che ho un cantratto a tempo parziale e indeterminato con 2 anni e 10 mesi di anzianità, sebbene io sia farmacista laureata, abilitata e iscritta all’Albo, per la suddetta qualifica ed inquadramento, di fatto, non sto svolgendo in alcun modo attività professionale di farmacista – bensí di commessa?, donde il mio essere “teoricamente farmacista” iniziale – e quindi dovrei chiedere un preavviso di 15 giorni (come previsto per il livello 5-apprendista del Ccnl): è corretta tale ricostruzione?

Inoltre vorrei chiedervi se potreste chiarirmi a partire da quando effettivamente dovrei calcolare questi 15 giorni, dato che nel CCNL si specifica che «i termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese» ovvero: anche inviando le dimissioni, ad esempio il 5 settembre, il preavviso andrebbe fatto partire sempre dal 15 settembre o dal 16 incluso? Per cui, di fatto, dando le dimissioni entro il 15 andrei a considerare come ultimo giorno lavorativo, ammesso di dover dare effettivamente 15 giorni di preavviso, il 30 settembre, con decorrenza delle dimissioni il 1° ottobre. Mi confermate?

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Domanda del 25 Settembre 2022
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Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di un anno e mezzo fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

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Domanda Privata

Per rispondere in modo compiuto necessita fare chiarezza sui livelli contrattuali applicabili alle diverse figure professionali generalmente presenti in una farmacia.

L’art. 4 del CCNL per i dipendenti da farmacia privata, prevede la classificazione del personale sulla base dei seguenti livelli e con le funzioni sinteticamente descritte; per maggiore completezza sulle funzioni attribuite ai singoli livelli, si veda il CCNL completo.

• Primo livello super
Direttore di farmacia
• Primo livello
Farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica
• Secondo livello
Lavoratore di concetto – Contabile, corrispondente, magazziniere consegnatario
• Terzo livello
Lavoratore di concetto – Coadiutore di farmacia
• Quarto livello
Lavoratore con compiti anche di vendita
• Quinto livello
Conducente di automezzi, fattorino
• Sesto livello
Addetto alla pulizia

Fatta questa premessa è evidente che l’inquadramento nel caso in esame non è corretto; infatti il farmacista laureato, abilitato e che svolge l’attività professionale deve essere inquadrato almeno il primo livello.

Tuttavia, la tempistica di preavviso di dimissioni è quella individuata all’art. 77 del CCNL citato, come correttamente indicato nel quesito, e decorrono dal 16° giorno del mese (in caso di dimissioni rassegnate dal giorno 1 al giorno 15 del mese) o dal 1° giorno del mese successivo (in caso di dimissioni rassegnate dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese).

Quindi, per utilizzare l’esempio del quesito, in caso di dimissioni rassegnate dal 1° al 15 settembre, i 15 giorni di preavviso decorrono dal 16 settembre e, quindi, l’ultimo giorno di lavoro sarebbe il 30 settembre.

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Pubblicato da Francesco d'Alfonso
Risposta del 25 Settembre 2022

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