Fatture elettroniche ASL, quale è la procedura corretta per emissione scontrino a credito e a saldo?

Fatture elettroniche ASL, quale è la procedura corretta per emissione scontrino a credito e a saldo?

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In riferimento alle fatture elettroniche richieste dall’ASL competente per la contabilizzazione delle c.d. forniture integrative (diabetici – invalidi – celiachia), questa Associazione Vi chiede quali siano le regole da seguire circa la corretta emissione di scontrini a credito o a saldo.
Inoltre, nello specifico, seguendo l’ASL la procedura split payment, come ci dobbiamo regolare con l’IVA.
Infine, gradiremmo sapere se è dovuto dall’ASL il pagamento delle stesse entro 30 giorni oppure a 60.

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Domanda del 21 Aprile 2016
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Domanda Privata

Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b) della l. 23/12/2014 n. 190 (Stabilità 2015), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici (tra i quali indubbiamente l’ASL) “…per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”.
In pratica, la fattura del fornitore-farmacia deve sempre contenere l’indicazione dettagliata di imponibile e iva, con l’aggiunta dell’annotazione “scissione dei pagamenti”, provvedendo poi l’ASL pagatrice a trattenere l’iva (per versarla direttamente all’Erario) e quindi corrispondendo il solo ammontare imponibile.
Il regime dello split payment si applica alle operazioni fatturate e riscosse dal 1° gennaio 2015. Istruzioni di dettaglio sono contenute nella circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015 dell’Agenzia delle Entrate, reperibili sul sito web di quest’ultima.
La nuova disciplina riguarda le sole operazioni effettuate dalle farmacie nei confronti delle ASL documentate da fattura, quali le forniture per assistenza integrativa, diabetica e IRC, nonché i compensi per DPC.
Il nuovo sistema non è invece applicabile alle operazioni certificate da corrispettivi, tra cui rientrano certamente anche le cessioni di medicinali effettuate in esecuzione della convenzione con il SSN.
Conseguentemente, lo scontrino va battuto soltanto per l’importo corrispondente a quanto liquidato dalla ASL per le forniture al SSN; l’incasso riferibile alle altre richiamate cessioni di beni e/o prestazioni di servizi resta infatti documentato dalla fattura e dunque non sarà necessario battere alcuno scontrino.
Tale conclusione viene avvalorata da un passaggio della citata circolare n. 15/E (par. 2) che esclude in linea generale le operazioni certificate da scontrino fiscale dal meccanismo della scissione dei pagamenti; manca tuttavia fino ad oggi un chiarimento specifico dell’Agenzia delle Entrate sulle D.C.R.

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007 art. 1, comma 209 a 214) ha introdotto il relativo obbligo per tutti i fornitori di beni e servizi della P.A.
La stessa legge (comma 210) prescrive che, decorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le pubbliche amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico. Il D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014 ha poi anticipato al 31 marzo 2015, come noto, la decorrenza dell’obbligo per le amministrazioni pubbliche periferiche tra cui le ASL.

Per giungere all’ultimo dubbio, il D.lgs. 231/2002, ai fini della decorrenza legale degli interessi moratori, dispone un termine massimo “doppio” (60 giorni in luogo dei 30 ordinari) per le forniture nei confronti degli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine” (art. 4, comma 4 e 5).
Inoltre, “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 [cioè gli ordinari 30 giorni] quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni [la sottolineatura è nostra]. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto” (art. 4, comma 4).
Ora, dato che notoriamente la vigente convenzione dispone all’art. 8 un termine più breve (“Ai fini del pagamento la farmacia consegna le ricette e il relativo documento contabile secondo le modalità concordate a livello regionale entro il giorno 5 del mese successivo a quello di spedizione. La consegna delle ricette, unitamente al documento contabile di cui al presente comma, oltre il termine stabilito comporta un ritardo nel pagamento entro tempi da concordare a livello regionale.”), resta fermo il termine massimo di pagamento di 60 giorni.
(stefano civitareale)

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 21 Aprile 2016

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