Le ferie sono un diritto irrinunciabile dei lavoratori. Tale diritto è sancito dalla Costituzione e dalla legge, che prevede che un lavoratore ha diritto a 4 settimane di ferie e in particolare, sulla base del Ccnl dei dipendenti da farmacia privata, il lavoratore farmacista ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie l’anno.
Secondo i principi generali, il lavoratore dipendente deve utilizzare 2 settimane di ferie durante l’anno di maturazione mentre i giorni residui possono essere goduti entro i 18 mesi successivi (termine spostato a 24 mesi dal Ccnl citato).
Nella fattispecie indicata nel quesito, il farmacista sembra non aver fruito di giorni di ferie e permessi da oltre 3 anni.
A tale riguardo va innanzitutto specificato che le ferie restano a disposizione del dipendente ma ai fini contributivi è come se queste fossero state utilizzate, conseguentemente il datore di lavoro ha l’obbligo di versare i contributi previsti.
Come detto, le ferie non godute spettano ancora al lavoratore e, tenuto conto della tempistica di godimento sopra indicata (entro 24 mesi) e che l’ordinamento italiano vieta l’erogazione di una indennità a titolo di ferie non godute in costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore potrà vedersi liquidata la somma corrispondente alle ferie maturate e non godute solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
I permessi non fruiti nel corso dell’anno, invece, decadono e dovranno essere pagati al momento della scadenza oppure possono essere fruiti entro il 30 giugno dell’anno successivo alla maturazione.
Da quanto sopra ne deriva che per i 90 giorni di ferie maturati e non fruiti si potrà concordare un piano per i soli giorni di ferie maturati nei due anni precedenti, i restanti giorni saranno oggetto di liquidazione al momento di cessazione del rapporto di lavoro. Delle 100 ore di permesso accumulate, entro il 30 giugno prossimo, si potranno fruire le ore maturate nell’anno precedente, le restanti ore di permesso dovranno essere liquidate.