Formazione farmacista collaboratore, posso oppormi alla richiesta?

Formazione farmacista collaboratore, posso oppormi alla richiesta?

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La nostra farmacista dipendente ci ha fatto richiesta di poter partecipare ad un corso di formazione farmacista in omeopatia per l’anno p.v. a sue spese e per sua formazione personale che avrà una durata triennale e la terrà lontana dal lavoro un sabato e domenica al mese per 8 mesi all’anno per 3 anni.
La nostra comodità di permetterci una dipendente sta soprattutto nella copertura che la stessa può darci proprio per i sabati e le eventuali domeniche di reperibilità,mentre così facendo verrebbe meno una nostra priorità che ci suggerì a suo tempo di assumerla. Tale corso consta complessivamente di 400 ore formative con riconosciuti crediti ecm. Viste queste nostre necessità, è mia facoltà oppormi alla richiesta?

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Domanda del 30 Marzo 2016
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Domanda Privata

In principio, è un diritto del lavoratore frequentare corsi di formazione che gli consentano di migliorare le sue competenze e di accrescere le proprie conoscenze professionali .
La L. n. 53 del 2000 riconosce infatti ai lavoratori il diritto di intraprendere e proseguire percorsi di formazione per tutto l’arco della vita (anche) lavorativa e considera addirittura nullo il licenziamento derivante – anche indirettamente – dalla domanda e/o dalla fruizione del congedo per tale motivo.
Il CCNL delle Farmacie private, a sostegno della formazione continua, prevede 8 ore di permesso per i corsi ECM, mentre l’obbligo formativo è di 150 crediti nel triennio.
Pertanto, salva la sussistenza di comprovate ragioni che impediscano il regolare esercizio dell’attività della farmacia, il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta.
D’altra parte, non conoscendo la consistenza dell’organico della farmacia e/o dei turni di lavoro del personale, non possiamo essere più precisi, ferma comunque la necessità di un giustificato motivo laddove il datore di lavoro intenda negare il permesso.
Tanto per esemplificare, una motivazione valida potrebbe essere costituita dalla grande difficoltà che l’azienda incontrerebbe nel regolare esercizio dell’attività in caso di concessione del permesso richiesto.
Ma queste ragioni potrebbero avere un qualche fondamento soltanto se non ci fossero altri dipendenti in grado di sostituire l’interessato, perché, diversamente, si dovrebbe tener conto anche dei turni degli altri lavoratori e valutare in definitiva se l’assenza di quell’unità lavorativa per un sabato e/o una domenica al mese sia in grado nel concreto di creare un sovraccarico agli altri lavoratori.
(giorgio bacigalupo)

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 30 Marzo 2016

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