Garanzia giovani farmacia, è regolare usarlo per sostituire collega over 50?

Garanzia giovani farmacia, è regolare usarlo per sostituire collega over 50?

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Ho sostituito con un contratto a tempo determinato un collega che fruirà delle ferie maturate per andare in pensione. Il contratto mi è stato prorogato due volte finché il titolare ha assunto un giovane collega usufruendo del programma “garanzia giovani”. Giovane collega che ora sostituisce quindi il collega “in ferie”. Io a 50 anni sono naturalmente a casa. E’ tutto regolare ciò’?

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Domanda del 9 Luglio 2016
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Domanda Privata

Gentile Dottore,
per rispondere al Suo urgente quesito Le indico il percorso di modifiche che ha riguardato il contratto a tempo determinato, anche conosciuto come contratto a termine.
La storia delle vicende giuridiche del contratto serve per comprendere appieno la Sua situazione. E’ stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 230/62, la quale, affermando come, ordinariamente, il contratto di lavoro subordinato fosse da intendersi a tempo indeterminato, introduceva una serie di deroghe (stagionalità dell’attività, sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, esecuzione di opera o servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale, etc.) che consentivano l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro, con l’onere di provarlo per iscritto e di indicare le ragioni che giustificavano il ricorso a tale contratto (es. il nominativo della persona da sostituire), con la conseguenza, in caso di contratto illegittimo dell’automatica sua conversione in contratto a tempo indeterminato. Medesimo risultato si raggiungeva anche quando si trattasse di due assunzioni successive a termine : a tempo indeterminato e dalla data di stipulazione del primo contratto.
Con il D.Lgs. 6.09.2001 Nr 368, in attuazione di una Direttiva comunitaria, la Legge 230 è stata abrogata e la nuova disciplina del contratto ha visto l’ingresso delle esclusioni assolute per sostituzione di lavoratori in sciopero, in CIG, per le aziende che avessero attuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti e per quelle non in regola ai fini della valutazione dei rischi della c.d. 626. E’ stato previsto una durata massima di 36 mesi, con possibilità di una sola proroga per i contratti inferiori, ma sempre con un massimo di 3 anni.
La Riforma Fornero (Legge 29.06.2012 Nr 92) interviene sulla materia e modifica il D.Lgs. 368/2001, prevedendo da un lato il c.d. contratto a termine acausale in caso di stipulazione del primo contratto, con una durata non superiore a 12 mesi e non prorogabile. Ha inoltre previsto il c.d. causalone, vale a dire la possibilità anche in caso di ragioni di carattere tecnico/produttivo/organizzato anche solo ordinarie (e non tassativamente straordinarie e occasionali richieste in precedenza). Ha infine introdotto una contribuzione aggiuntiva dell’1,4% ai contratti a termine, contribuzione che è andati a finanziare la nuova Aspi.
Il Jobs Act (e in particolare il c.d. Decreto Lavoro o Legge Poletti del 20.03.2014) è intervenuto ancora più incisivamente sulla materia, eliminando il c.d. causalone ed elevando le proroghe da 1 a 5, fermo restando il termine massimo di 36 mesi.
Anche sul piano giurisprudenziale si è assistito ad una evoluzione della materia, considerando che se nel 2003 Cassazione sez.lavoro Nr 18354 censurava un contratto per sostituzione ferie in mancanza della indicazione del lavoratore sostituito, è del 15 Febbraio di quest’anno la pronuncia, sempre della sezione lavoro della Suprema Corte, la Nr 2921, che, richiamando la c.d. delega in bianco di cui all’art. 23 Legge Nr 56 del 1987 ai contratti collettivi, ammette l’assunzione a termine per sostituzione ferie, senza alcun riferimento a particolari esigenze o condizioni, purché avvenuta nel periodo di Giugno-Settembre e rispettando i termini numerici previsti dal CCNL applicato.
Quanto al dipendente assunto in Garanzia Giovani, Le posso indicare come si tratti di un Piano Europeo (Youth Guarantee) avviato a fini di lotta della disoccupazione giovanile per quei paesi membri che presentino tassi di disoccupazione superiori al 25%. Il piano consente di effettuare tirocini di inserimento
al lavoro, accompagnati da una componente formativa, per i cc.dd. NEET (Not in Education, Emplyment or Training), di durata di sei mesi e con un’indennità di partecipazione definita e a carico di ciascuna Regione, con pagamento effettuato dall’INPS, alla quale si potrà aggiungere un’eventuale quota anche da parte dell’azienda datrice di lavoro.
Detto ciò, per quelli che sono gli elementi in mio possesso, la Sua vicenda sembra ricadere nell’ambito della normativa delineata e quindi essere possibile.

Cordiali saluti

Silvia Di Domenico
Dottore Commercialista
Revisore Legale

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Pubblicato da Silvia Di Domenico
Risposta del 9 Luglio 2016

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