Inventario farmacia e contabilità: come gestire discrepanze tra software e magazzino?

Inventario farmacia e contabilità: come gestire discrepanze tra software e magazzino?

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In vista della chiusura feriale ho intenzione di fare un inventario del magazzino della farmacia. Eventualmente dovessero emergere discrepanze tra ciò che è riportato sul software gestionale e ciò che è rilevato dall’inventario, in che modo posso gestire questa situazione dal punto di vista contabile?

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Domanda del 28 Maggio 2024
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Domanda Privata

L’approssimarsi della chiusura feriale è il momento ideale per condurre un inventario accurato del magazzino della propria farmacia. Il processo permette di avere una visione chiara delle scorte ed è fondamentale per mantenere l’efficienza operativa e la trasparenza contabile. È comune riscontrare discrepanze tra i dati riportati nel software gestionale e le quantità effettivamente presenti in magazzino.

La scadenza e la conseguente distruzione dei farmaci sono operazioni comuni e ricorrenti, per le quali secondo l’articolo 1 del Dpr 441/1997, vige la presunzione di cessione: «Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni».

Secondo l’art. 2, comma 4 dello stesso Dpr, tale presunzione viene a mancare se la distruzione dei beni è provata: a) redazione di una comunicazione sull’apposito modello ministeriale che deve essere inviato agli Uffici delle Entrate b) redazione di apposito verbale compilato dai funzionari dell’amministrazione finanziaria, da ufficiali di polizia tributaria o da notai c) compilazione obbligatoria del documento di trasporto di cui al D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato dall’emittente, quando si provveda alla movimentazione dei beni che si ottengono dalla distruzione o dalla trasformazione.

Essendo la distruzione di farmaci una prassi comune nelle farmacie, per semplificare quanto indicato all’art. 2 del suindicato Dpr, la circolare ministeriale n. 193/E del 23/07/1998, ha sancito che i «contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i beni propri, possono procedere all’operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti…dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione di cui all’art. 15 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22».

Dal punto di vista contabile, non essendo quindi un evento eccezionale non va contabilizzato come una sopravvenienza, il magazzino va riportato in contabilità a seguito della distruzione, con conseguente abbattimento del reddito imponibile.

Come riportato in un articolo pubblicato:

«È stata prevista la possibilità di effettuare l’adeguamento dei valori delle rimanenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

L’adeguamento può essere effettuato mediante due metodi diversi:
- Eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi. In questo caso, l’adeguamento comporta il pagamento:
- dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione pari ad 1,20
- di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’Irap, in misura pari al 18 per cento, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato

- Iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. In questo caso, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’Irap, in misura pari al 18 per cento, da applicare al valore iscritto.

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui Il mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

Il vantaggio è che l ’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.

I valori risultanti dalle variazioni indicate non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti al 2023 e che l’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio».

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Pubblicato da Dr. Claudio Sica
Risposta del 28 Maggio 2024

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