Per rispondere al suo quesito occorre distinguere per bene i casi.
Quando si tratta di analisi di prima istanza – glicemia, profilo lipidico, misurazione arteriosa, ecc. – siamo nel campo di quelli che vengono definiti test di autocontrollo nella logica che siano effettuati in qualche modo direttamente dal cliente-paziente con il solo supporto-ausilio di personale sanitario, farmacista o infermiere che sia. Il trattamento IVA comporta l’applicazione dell’aliquota relativa alle prestazioni di servizio del 22%.
Quando passiamo alle prestazioni come Ecg, holter e simili, con utilizzo macchinari e attrezzature eventualmente anche da remoto, effettuate da personale sanitario, es. infermiere, siamo di fronte a prestazioni sanitarie per le quali è previsto il regime di esenzione IVA ex art. 10, comma 1, nr 18 Dpr 633/72.
Un discorso in più va infine fatto per quanto riguarda il Covid-19, per il quale è stata applicata una disciplina transitoria durante il periodo emergenziale venuta meno dall’1.01.2023.
In base al Dl 34/2020 è stato introdotto un regime di esenzione specifico – si trattava in realtà di un’IVA ad aliquota 0% – che riguardava anche le cessioni di Dpi – es. guanti e mascherine. A partire dal 2021 e per tutto il 2022 per i Dpi è stato previsto il passaggio all’IVA ridotta con aliquota 5%, mentre nel caso dei tamponi è stato mantenuto il regime di esenzione Covid.
Dal 2023 occorre distinguere tra cessione e servizio.
Nel caso in cui si stia parlando della sola cessione del tampone, che verrà poi effettuato in completa autonomia dal paziente o da chi per lui a casa, siamo di fronte a una cessione di strumentazione diagnostica Covid-19, con applicazione dell’IVA con l’aliquota del 5% prevista dalla Tabella A, parte II-bis, nr 1-ter allegata al Dpr 633/1972.
Nel caso invece di servizio di tampone antigenico per la diagnosi Covid-19 svolto direttamente in farmacia con l’assistenza di personale sanitario, dall’1.1.2023, trattandosi, come detto in precedenza, di prestazioni sanitarie, è applicabile il regime di esenzione previsto dall’art. 10 Dpr IVA già citato, con la conseguenza che sarà applicata la parte della normativa IVA che riguarda il c.d. pro-rata e che potrà comportare l’indetraibilità parziale dell’imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti in proporzione all’incidenza sul fatturato di quello esente.