Queste le risposte alle tre domande.
Il potere direttivo, di controllo e disciplinare è demandato al titolare dell’esercizio nel caso di impresa condotta individualmente, mentre – ove il titolare sia una società di persone,come nella vicenda da Lei descritta – spetta all’amministratore o agli amministratori (in forma disgiunta o congiunta tra loro, secondo le previsioni del vs. atto costitutivo/statuto).
A costoro, disgiuntamente o congiuntamente, compete dunque anche disporre l’effettuazione da parte del personale dipendente di ore di lavoro straordinario.
Il CCNL prevede che “Quando nella giornata della domenica o nella giornata stabilita per il riposo settimanale la farmacia deve rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dalle autorità, il lavoratore è tenuto, se richiesto, a prestare normale servizio ed ha diritto di godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana per 24 ore consecutive”.
Perciò, in sostanza, quando il dipendente deve coprire il turno domenicale o festivo di apertura della farmacia – laddove, beninteso, egli sia assunto con contratto FULL-TIME – l’impresa, secondo le esigenze aziendali, può modificare sia l’orario giornaliero che i turni di lavoro, provvedendo ragionevolmente a spostare o a riorganizzare questi ultimi.
Resta inteso che nelle ore di lavoro prestate nelle giornate festive spetta sempre, come noto, la maggiorazione sulla retribuzione.
Il datore di lavoro, infine, può naturalmente chiedere prestazioni lavorative straordinarie, eccedenti quindi l’orario normale di lavoro, ma deve tuttavia sempre tener conto dei servizi per turno e il dipendente potrà esimersi solo per giustificati motivi.
La richiesta di lavoro straordinario deve peraltro in ogni caso avere natura non continuativa, anche se non necessariamente del tutto episodica o occasionale, e invece si possono stabilire straordinari fissi soltanto quando vi sia una specifica volontà delle parti in tal senso.
Nella vs. vicenda specifica, in definitiva, la richiesta di ore straordinarie, proprio perché contemplata per casi sostanzialmente peculiari, sembra del tutto legittima e non eludibile dalla collaboratrice se non appunto per giustificati motivi.
(luisa santilli)