Maternità anticipata farmacista: intervento del datore di lavoro è necessario per legge?

Maternità anticipata farmacista: intervento del datore di lavoro è necessario per legge?

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Sono una farmacista dipendente di una farmacia. Ho letto che per legge la mia categoria ha diritto alla maternità anticipata perché il lavoro in piedi, nel mio caso 100%, è considerato a rischio. L’iter per ottenerla rimanda all’ispettorato del lavoro tramite compilazione di un modulo, che però richiede un allegato da parte del datore di lavoro in cui egli dichiara l’impossibilità di cambiare la mansione (non potrei fare nient’altro).

È necessario per legge l’intervento del titolare?

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Domanda del 24 Marzo 2023
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Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di un anno fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

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Domanda Privata

Come già segnalato in risposta a precedenti quesiti sulla materia, la legge tutela la maternità sotto diversi aspetti. In particolare, per quello che qui interessa, si ribadisce che, tenuto conto che la professione di farmacista è considerata “a rischio gravidanza” – a causa dello svolgimento dell’attività perlopiù in piedi (nel suo caso il 100% del tempo) e per il possibile contatto con sostanze chimiche – , il datore di lavoro deve porre in essere accorgimenti tali che limitino detti rischi. In caso di impossibilità da parte del datore di lavoro ad applicare gli accorgimenti necessari, la farmacista potrà chiedere di essere collocata in astensione anticipata, istanza da presentare all’ispettorato del lavoro provinciale di competenza.

Come correttamente indicato nel quesito, per poter usufruire dell’istituto dell’astensione anticipata per maternità è necessario l’intervento del datore di lavoro; in caso di inadempienza, quest’ultimo potrebbe incorrere in sanzioni penali ove, sebbene a conoscenza dello stato di gravidanza, continui ad adibire la donna al lavoro a rischio gravidanza.

Si consiglia, pertanto, di far presente al datore di lavoro i diritti del lavoratore e gli obblighi del datore di lavoro anche, se necessario, con l’intervento di un legale il quale, in costanza di rifiuto di collaborazione da parte del datore di lavoro, potrà intraprendere le iniziative del caso.

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Pubblicato da Francesco d'Alfonso
Risposta del 24 Marzo 2023

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