Pensione farmacista: se non raggiungo 30 anni di iscrizione Enpaf, perdo i contributi?

Pensione farmacista: se non raggiungo 30 anni di iscrizione Enpaf, perdo i contributi?

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Sono una farmacista laureata all’estero e ho appena ottenuto presso il ministero della Salute l’abilitazione alla professione in Italia, con conseguente iscrizione all’albo dei farmacisti. Ora mi iscrivo all’Enpaf, ma ho un dubbio. Per la pensione, oltre all’età, sono richiesti i seguenti due requisiti:

– 30 anni di iscrizione e contribuzione all’Enpaf;
– 20 anni di attività professionale.

Ho finora lavorato in Italia prevalentemente nella ricerca farmacologica/marcatori tumorali – versando contributi al fondo Solidarietà Veneto – ma ho deciso di cambiare e lavorare in farmacia. Aver lavorato nella ricerca suppongo rientri nel calcolo dei 20 anni di attività professionale, mentre iscrivendomi adesso non riuscirò mai a raggiungere il requisito di 30 anni di iscrizione all’Enpaf.

Cosa succederà quando arriverà l’età pensionabile senza avere i 30 anni di iscrizione, i contributi Enpaf verranno persi?

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Domanda del 31 Marzo 2023
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Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di un anno fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

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Domanda Privata

Sulla base di quanto stabilito dall’Enpaf, i requisiti attuali per l’accesso alla pensione sono i seguenti:

– 68 anni e 9 mesi di età;
– 20 anni di attività professionale;
– 30 anni di iscrizione e contribuzione effettiva.

Il primo requisito è soggetto ad adeguamenti periodici sulla base dell’incremento della speranza di vita stabilito e accertato dall’Istat.

In merito al secondo requisito – 20 anni di attività professionale – si specifica che, sulla base del regolamento di previdenza, agli iscritti che alla data del 31 dicembre 1994 abbiano già compiuto 45 anni di età il requisito non è richiesto.

Per quanto riguarda, invece, il terzo requisito ai fini dell’anzianità di iscrizione la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero.

Facendo specifico riferimento al quesito sottoposto, a norma dell’art. 24 del regolamento di previdenza, coloro i quali si iscrivono all’Albo dei farmacisti – e quindi all’Enpaf – dal 1° gennaio 1995 e che abbiano compiuto l’età pensionabile ma non possano far valere i requisiti prescritti per il diritto alla percezione della pensione di vecchiaia, previa cancellazione dall’Albo professionale, hanno facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati, fino a quelli relativi all’anno di contribuzione 2003. Ne consegue che i contributi che si intende versare non saranno restituiti.

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Pubblicato da Francesco d'Alfonso
Risposta del 28 Marzo 2023

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