Sulla base di quanto previsto dall’art. 10 comma 1 lettera e) del DPR 917/86 (testo unico delle imposte sui redditi), “dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente” (…) e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, (…)”.
Pertanto, in fase di predisposizione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di pagamento del contributo previdenziale, si porterà in deduzione l’intero contributo. Sono, infatti, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori di base, interi o ridotti, la contribuzione in misura doppia o tripla secondo il criterio di cassa (pagamento) a prescindere dall’anno contributivo di competenza del versamento.
Grazie al meccanismo della deduzione, si ottiene una base imponibile ridotta rispetto al reddito complessivo (ridotta del totale contributo pagato) e, pertanto, sull'onere dedotto non si pagherà l'Irpef.