Sconti sui farmaci equivalenti “nascosti” e ” fattura prestazioni di servizi”, sono regolari?

Sconti sui farmaci equivalenti “nascosti” e ” fattura prestazioni di servizi”, sono regolari?

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Le aziende che trattano e vendono generici cedono la fascia A a circa il 41% di sconto che viene poi elevato in vari modi; ad esempio la farmacia fa alla ditta una fattura per “prestazioni di servizi relativi ad un certo progetto X”, la ditta a tempo debito pagherà alla farmacia questa fattura. Tutto questo è regolare?

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Domanda del 16 Giugno 2015
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Domanda Privata

Le quote minime della filiera sul prezzo al pubblico dei farmaci, come noto, sono state distribuite tra industria, grossisti e farmacie rispettivamente nelle misure del 58,65%, del 3% e del 30,35%.
Sui farmaci equivalenti (c.d. generici) una ulteriore quota, pari all’8% del margine dell’industria, può essere ridistribuita tra grossisti e farmacie in base alla libera contrattazione tra gli operatori del settore.
Tali quote devono ritenersi vincolanti, fatta eccezione, per l’appunto, per l’8% e tenuto conto che sono previste specifiche sanzioni per chi trasgredisce.
Conseguentemente, in caso di acquisto di farmaci equivalenti dall’industria lo sconto massimo ottenibile per legge dalla farmacia è pari a (30,35% + 3% + 8% =) 41,35%.
Tuttavia questo limite viene eluso con una certa frequenza stipulando con il fornitore accordi commerciali con i quali il farmacista si impegna a promuovere il prodotto attraverso l’esposizione “privilegiata” nelle scaffalature e/o nelle vetrine delle confezioni stesse e/o di altro materiale pubblicitario o ancora pubblicizzando il marchio sul proprio sito web.
Venendo finalmente al quesito, ci pare di doverLe suggerire di percorrere – finché possibile – la “via maestra” dello sconto (anche sotto forma di sconto merce, magari di prodotti della categoria parafarmaco) e, solo qualora le condizioni commerciali che siamo riusciti a “strappare” al nostro fornitore superino il massimo concedibile (come detto, il 41,35%), di ricorrere a queste forme di collaborazione.

(roberto santori)

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 16 Giugno 2015

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