Se fallisce farmacia in società e socio scappa?

Se fallisce farmacia in società e socio scappa?

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in caso di fallimento di una farmacia gestita in società da 2 soci al 50%, i debiti ricadono in parti uguali su tutti e due. Se uno dei due sparisce senza pagare, l’intero importo ricade su quello che resta?

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Domanda del 31 Gennaio 2017
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Domanda Privata

Crediamo che la vostra sia senz’altro una società in nome collettivo, i cui soci allora – abbiano o non abbiano amministrato e/o rappresentato la società – rispondono delle obbligazioni sociali in via solidale tra loro (quindi ciascuno può essere chiamato a pagare l’intero, salvo poi rivalersi in regresso contro gli altri), illimitata (con tutti i loro beni, anche personali) e sussidiaria (nei limiti cioè dell’insolvenza della società).
E quando una snc è dichiarata fallita, la sentenza estende il fallimento anche a tutti i suoi soci (in caso di sas, l’estensione è circoscritta evidentemente ai soli soci accomandatari), siano o non siano fisicamente reperibili; pertanto tutti costoro, compreso dunque il socio “sparito” cui Lei fa cenno, devono subire il coinvolgimento nella procedura dell’intero patrimonio personale perché – sia pure nel rispetto del principio di sussidiarietà appena accennato – destinato a soddisfare i creditori sociali.
Ma come detto la solidarietà comporta anche – fermo quindi che i beni del socio “sparito”, se rinvenuti, saranno anch’essi assoggettati alle misure cautelari del Fallimento – che quest’ultimo, sempre in caso di incapienza del patrimonio sociale, preferisca aggredire ove più consistenti e/o meglio aggredibili i beni dell’altro socio [che dovrebbe essere proprio Lei, se abbiamo ben capito], come è vero del resto che qualunque creditore, che abbia dinanzi a sé più debitori “coobbligati in solido”, può scegliere liberamente quello contro cui agire anche per l’intero ammontare del debito, salvo il regresso di questi quando ovviamente possibile.
Come si vede, Lei può correre nel concreto qualche pericolo in più ma il socio “sparito” – se non ha dissolto ogni suo bene – certamente non si diverte.
Piuttosto, Lei potrebbe aver evocato il “fallimento” intendendo riferirsi soltanto ad una pur grave situazione di difficoltà della società, invece che a una procedura concorsuale in corso: in tal caso, però, vale quanto già si è sostanzialmente rilevato, e cioè che il creditore – una volta approdato all’insolvenza della vs. società – potrà rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi dei due soci ed è forse plausibile che in quel momento egli preferisca rivolgersi al socio “reperibile”, invece che a quello “sparito”.
In tal caso, Lei potrà rischiare in conclusione di pagare l’intero ammontare del residuo debito sociale senza poter nei fatti agire in regresso nei confronti dell’altro socio.

* * *

Con i migliori saluti.

Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 31 Gennaio 2017

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