Società tra farmacista e “non farmacista”, quest’ultimo può sciogliere la società?
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Una farmacia fallita, acquistata dal tribunale da un “non farmacista” come assuntore e poi nomina quale gestore dell’esercizio farmaceutico un farmacista che assume la titolarità della farmacia, e si intesta la farmacia come ditta individuale. Però viene stipulata una scrittura di società di fatto con la quale si stabiliva sostanzialmente che i due soci apportassero il loro contributo economico per far fronte alle esigenze del concordato in pari misura, che la titolarità e l’esercizio aziendale della farmacia, acquistata in comunione e con esborso di uguale somma di danaro da parte di ognuno di loro, appartenesse agli stessi in parti uguali pur se intestata al solo farmacista essendo l’unico tra i due in possesso dei requisiti di legge per la direzione e la gestione della farmacia. Il “non farmacista” può chiedere il 50% del valore attuale della farmacia per sciogliere la società? (che esiste solo sulla scrittura privata) O il capitale iniziale per l’acquisto del 50% della farmacia?
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